Sentenze

Corte dei conti: i medici del 118 non ricoverano e il paziente muore ma non c’è danno erariale

di Paola Ferrari

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24 Esclusivo per Sanità24

Per potersi affermare la sussistenza di una ipotesi di omissione che possa essere considerata colpa grave al punto da essere considerata danno erariale, “il requirente avrebbe dovuto dimostrare che la condotta alternativa dei due medici, della quale la Procura censura la mancata adozione, con un elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica avrebbe evitato il danno secondo una prova (controfattuale) da cui desumere che il paziente avrebbe potuto essere salvato se si fosse intervenuti diversamente e prima”.
Questa è, in sintesi, la motivazione della prima Sezione della Corte dei Conti D’appello, espressa nella sentenza 224/2024 depositata il 3 ottobre, che confermava l’assoluzione disposta dalla Corte della Regione Campania n. 890/2022, depositata il 21.11.2022 che assolse i medici del 118 da colpa grave.

GIi antefatti giudiziari

L’azione prendeva le mosse dalla denuncia con la quale la Procura della Corte dei Conti veniva notiziata del pagamento in sede transattiva di € 220.000,00 in favore degli eredi di un paziente deceduto in circostanze asseritamente riferibili alla condotta di personale dell’ASL di Caserta. La transazione avvenne senza la partecipazione dei sanitari.I medici furono, anche, coinvolti in un giudizio penale nel quale furono assolti.Il consulente del Tribunale Penale, affermò che in assenza di autopsia ed il fatto che il decesso fosse avvenuto ore dopo l’intervento dei due sanitari, era possibile ipotizzare una “grave e improvvisa defaillance cardiaca culminata in edema polmonare acuto e rapidamente esitata in exitus, in soggetto con molteplici comorbilità”.

Il fatto clinico

Il paziente, chiamò per due volte il 118 che fece intervenire due diversi medici, alle 7,27 ed alle 9,02 circa, ma non lo ricoverarono in quanto non presentava sintomi evidenti di un problema cardiaco.

Spaventato e non convinto, il paziente chiamò il proprio medico curante che gli fece una prescrizione di ricovero a seguito della quale si recò, anziché al pronto soccorso, presso una clinica privata per farsi ricoverare.

Solo dopo gli esami di routine, il medico della struttura vide che il paziente si era improvvisamente sentito male.

Il medico della clinica decise, quindi, di farlo trasferire presso il pronto soccorso dell’ospedale di Caserta, dove il paziente spirò poco dopo.

L’Ospedale non dispose l’autopsia e, conseguentemente, non vi fu prova che un ricovero anticipato avrebbe cambiato con certezza l’esisto dell’evento. Secondo i medici del 118, inoltre, non poteva esserci connessione tra il loro intervento sul paziente che, in quel momento, aveva parametri del tutto normali ed il suo decesso avvenuto ore dopo.

In particolare, gli stessi affermarono che nel 2016 fecero riferimento a consolidate pratiche mediche che stabilivano che in assenza di sintomi, quali dolore toracico o al braccio sinistro, sudorazione, alterazione dei valori pressori e/o della saturazione (tutti risultati nella norma nel caso del paziente) e, pertanto, non si doveva procedere al ricovero in pronto soccorso.Secondo la Procura erariale, invece, la presenza di un paziente con acclarati problemi cardiovascolari pregressi avrebbe determinato la necessità di ricovero presso il pronto soccorso e ciò costituiva, secondo il procuratore, la colpa grave sulla quale si fonda il danno erariale.

Le ragioni dell’assoluzione erariale

Sulla base degli atti di causa, non è risultato che la condotta dei medici intervenuti a casa del paziente sia stata la causa della sua morte e/o gli abbia fatto perdere la chances disopravvivere, non essendo emersa la prova che un intervento precoce avrebbe potuto essere salvato, soprattutto in assenza di un riscontro autoptico che impedì di affermare con certezza e in maniera inequivocabile quale sia stata la causa dell’exitus, avvenuto improvvisamente tre ore dopo l’intervento del secondo medico del 118 e dopo il ricovero in una clinica privata.

Osserva il Collegio, in via generale che, in base agli artt. 40 e 41 cp, un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, in base ad un criterio di cd causalità adeguata, secondo cui, all’interno della serie causale, va dato rilievo a quegli eventi che non appaiano, secondo una valutazione da svolgersi ex ante, del tutto inverosimili.

Guardando i fatti da un’altra angolazione, ad avviso di chi scrive, se le condizioni del paziente fossero state del tutto prive di sintomi quest’ultimo non avrebbe chiamato due volte la guardia medica e poi il suo medico di famiglia. Ancora una volta è il dolore sottovalutato, non creduto e scambiato come ansia, ad avere causato una serie di eventi che se ascoltati, forse, ne avrebbero cambiato il corso. Inoltre, l’assenza di autopsia in un caso come questo nel quale il paziente era transitato da tanti professionisti, era ad avviso di chi scrive, un atto dovuto da parte della struttura ospedaliera e del medico che ne accertò la morte.


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