Sentenze

Medici e strutture sanitarie: la responsabilità civile in un anno di sentenze

di Paola Ferrari

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24 Esclusivo per Sanità24

Puntuale come ogni anno è stata pubblicata il 26 giugno scorso, la rassegna della giurisprudenza civile quest’anno diretta dalla dottoressa Maria Acierno con il contributo di numerosi autori.
Il volume II sintetizza, l’approdo della giurisprudenza in materia di responsabilità sanitaria con un ampio spazio al tema del consenso informato e delle informazioni necessarie per la sicurezza delle cure.

Il medico deve informare il paziente delle carenze organizzative e strutturali

Per quanto attiene al profilo soggettivo della colpa in rapporto alla diligenzarichiesta dal professionista, Sez. 3, n. 17410/2023, ha sottolineato come gravi sul sanitario che esegua un esame diagnostico la responsabilità di leggere correttamente le relative immagini, senza che la carenza della necessaria specializzazione possa spiegare rilevanza nel senso di escludere la colpa, dovendo egli, in caso di dubbi, indirizzare il paziente presso strutture in grado di risolvere tempestivamente la criticità diagnostica, nella consapevolezza dei limiti derivanti dalla propria competenza settoriale e della mancanza di ulteriori strumenti di indagine.

Autodeterminazione ed oneri informativi

Numerose sono state le pronunce che, nel corso del 2023, hanno affrontato il delicato tema del diritto alla autodeterminazione del paziente in rapporto agli obblighi informativi gravanti sul professionista sanitario e/o sulla struttura.

In particolare, Sez. 3, n. 16633/2023, ha ribadito che il consenso del paziente, oltre che informato ed esplicito, deve essere consapevole e completo, dovendo cioè riguardare tutti i rischi prevedibili, compresi quelli statisticamente meno probabili, con la sola esclusione di quelli assolutamente eccezionali o altamente improbabili; detto consenso, inoltre, deve coprire non solo l’intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase di esso.

Con la stessa pronuncia si sono anche esaminate le conseguenze in termini di risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria) sia al diritto all’autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) enucleando distinte ipotesi:

I)se ricorrono il consenso presunto ma l’intervento ha determinato il peggioramento delle condizioni di salute preesistenti, la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;

II)se ricorrono il dissenso presunto e l’intervento ha determinato un peggioramenento la condotta inadempiente o colposa del medico nell’esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia il danno (biologico e morale) da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose diverse da quelle correlate alla lesione della salute, che siano allegate e provate (anche per presunzioni);

III)se l’intervento è stato correttamente eseguito è risarcibile la sola violazione del diritto all’autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l’intervento non sarebbe stato eseguito – dev’essere valutata in relazione alla eventuale situazione “differenziale” tra il maggiore danno biologico conseguente all’intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;

IV)se ricorre il consenso presunto e l’intervento è correttamente riuscito senza alcun danno non è dovuto alcun risarcimento;

V)se ricorrono il consenso presunto e il danno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell’esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l’intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all’autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente.

L’informazione deve essere di qualità

La Sez. 3, n. 31026/2023, ha poi, chiarito che al fine di permettere al paziente l’espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell’intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, ha precisato che dette informazioni ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il relativo contenuto sia generico.

Il consenso nel Tso

Per quanto, poi, attiene alle ipotesi (da considerarsi eccezionali) in cui il consenso informato del paziente non è necessario, Sez. 3, n. 00509/2023, ha affermato che il trattamento sanitario obbligatorio - che integra un evento terapeutico straordinario, finalizzato alla tutela della salute mentale del paziente - può essere disposto anche senza il consenso informato dello stesso, ove, a fronte di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, non sia possibile adottare tempestive e idonee misure sanitarie extra-ospedaliere e il paziente rifiuti gli interventi terapeutici proposti.

Il diritto al rifiuto delle cure del paziente adeguatamente informato

In tema di rifiuto delle cure da parte del paziente, adeguatamente informato, Sez. 3, n. 34395/2023, ha chiarito che il paziente ha il diritto di rifiutare il trattamento medico, ma il rifiuto ingiustificato - perché non correlato ad attività gravosa o tale da determinare notevoli rischi o rilevanti sacrifici - può integrare un concorso colposo del creditore, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., ove emerga che il completamento del percorso clinico rifiutato avrebbe, più probabilmente che non, portato alla guarigione o ad apprezzabili miglioramenti, senza rischi significativi ovvero estranei a quelli del percorso terapeutico inizialmente compiutamente consentito (nella fattispecie concreta, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto non emergere la prova della possibile efficacia risolutiva di un ulteriore intervento di canalizzazione, rifiutato dal paziente).

Lesione del consenso e nascita indesiderata

In relazione al delicato tema del “danno da nascita indesiderata” si è pronunciata la sentenza della Sez. 3, n. 18327/2023, in relazione vuoi alla necessità di adottare, in merito alla prova presuntiva del nesso causale, il metodo “atomistico-analitico” (basato sul rigoroso esame di ciascun singolo fatto indiziante e sulla successiva valutazione congiunta, complessiva e globale, degli stessi), vuoi alla natura ex ante della valutazione prognostica che il giudice è chiamato a compiere ai fini dell’accertamento della sussistenza del grave pericolo per la salute della donna (quale presupposto di liceità dell’interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni). Sez. 3, n. 02798/2023, ha, d’altra parte, chiarito che in tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazione del feto, i danni risarcibili in conseguenza della lesione del diritto all’autodeterminazione della gestante non si limitano a quelli correlati alla nascita indesiderata, estendendosi anche a quelli connessi alla perdita della possibilità di predisporsi ad affrontare consapevolmente tale nascita (quali, ad es., il ricorso, per tempo, ad una psicoterapia o la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio).

(Fine prima parte)


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