Sentenze

Tar Piemonte, equivalenti: la Regione non può sostituirsi all’Aifa e vincolare i medici

di red.san.

Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte accoglie il ricorso di AstraZeneca, azienda biofarmaceutica globale, ad adiuvandum con Fimmg (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), e annulla la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte contenente indicazioni sugli obiettivi economico-gestionali ai direttori generali delle aziende sanitarie regionali.
Per l’azienda ricorrente, la Regione, al di fuori delle sue competenze, aveva espresso nella delibera regionale 30-3307 del 16 maggio 2016 un concetto del tutto analogo a quello di equivalenza terapeutica, mentre solo «all'AIFA, quale organismo nazionale, è tributata la competenza esclusiva in materia di valutazione circa la effettiva equivalenza/sovrapponibilità terapeutica di farmaci».

Da Regioni sì a indicazioni ma non obblighi
La sentenza afferma che è corretto che la Regione fornisca indicazioni di massima volte a privilegiare l'uso del farmaco meno costoso, «ma tali indicazioni non possono essere vincolanti, dovendo rimanere in capo al medico, ove lo ritenga necessario, la possibilità di prescrivere un diverso farmaco, anche per i pazienti naive e a maggior ragione per i pazienti necessitanti di continuità di cura». A questo si aggiunge anche la mancanza nella delibera di «ipotesi di motivata deroga al raggiungimento degli obiettivi di risparmio, sinanche per i casi in cui il trattamento di secondo livello si riveli come il più consigliato in ragione della particolare criticità delle condizioni del paziente, […] che consiglino il mantenimento del trattamento farmacologico in essere».
L'allegato A della citata delibera regionale prevedeva espressamente «che il mancato conseguimento dello stesso» obiettivo sarebbe stato «qualificato alla stregua di un grave inadempimento contrattuale» e avrebbe comportato «la decadenza automatica dei direttori generali».
Pertanto i giudici rilevano che «la determinazione regionale implica un forte vincolo di cui i direttori generali delle ASL e, loro tramite, i medici curanti operanti sotto le direttive delle rispettive ASL, devono ben tener conto, limitandone di fatto la piena libertà prescrittiva attraverso meccanismi sanzionatori o premiali, oltre che di monitoraggio delle prescrizioni e dei trattamenti terapeutici, in grado di indurli a conformare la prescrizione dei farmaci agli obiettivi prioritari di risparmio». E in aggiunta la sentenza precisa che la delibera, pur non vincolando direttamente la libertà prescrittiva dei medici curanti, pare «certamente in grado di ingenerare nei destinatari (e nel personale medico operante sotto le direttive delle rispettive ASL) una propensione ad uniformarvisi, facendo così prevalere logiche di risparmio a discapito del parametro dell'appropriatezza della cura».
Nella parte finale della sentenza «il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte [...] ordina che la presente sentenza sia eseguita dall' autorità amministrativa».


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