Lavoro e professione

Contratti/ Il Ccnl Area Funzioni locali e la foglia di fico della “transizione di genere”

di Stefano Simonetti

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24 Esclusivo per Sanità24

Più volte ho scritto su questo sito dei misteri che avvolgono il destino del Ccnl dell’Area delle Funzioni locali, all’interno della quale è presente la sezione dedicata ai 5.000 dirigenti professionali, tecnici e amministrativi del Ssn. In particolare,il 3 giugno ho cercato di ricostruire il percorso dell’integrazione della efficacia dell’ipotesi contrattuale, sottolineando, tra l’altro, come a mio parere il percorso sia appesantito impropriamente per una lettura unilaterale dell’art. 47, comma 4, del decreto 165/2001 da parte del Mef. Ricordo che la Preintesa venne siglata l’11 dicembre 2023 e da allora non si hanno notizie del parere del Governo che precede l’invio alla Corte dei conti. La settimana scorsa Gianni Trovati due volte sul quotidiano del Sole 24 ore è intervenuto sulla questione e nell’articolo del 14 giugno ha ipotizzato le ragioni dell’inspiegabile ritardo. Sembra che ci sia una “contrarietà dei vertici della presidenza all’art. 22 del testo: quello che disciplina le tutele per chi ha formalmente intrapreso il percorso di transizione di genere”.
Ora, a me pare che la spiegazione sia del tutto pretestuosa e potrebbe depistare rispetto ad altre criticità. Riguardo alla transizione di genere è inconcepibile che possa costituire un ostacolo per la firma definitiva per due motivi, uno di merito e l’altro di metodo. Per il primo aspetto va detto che la clausola contestata non comporta alcun onere finanziario e non contrasta con alcuna norma legislativa, per cui la contestazione - sempreché sia davvero questo l’oggetto del contendere - rientrerebbe nella sfera della morale e dei pregiudizi ideologici, credibilmente tardivi, e sarebbe davvero gravissimo. Ancora peggio se le considerazioni si fanno sul metodo, perché questa norma contrattuale - come ha puntualmente ricordato Trovati - è presente in tutti i cinque precedenti contratti collettivi già in vigore. Si può anche dettagliare che per tre volte la rubrica dell’articolo è “Transizione di genere” (art. 21 FC, art. 41 Sanità, art. 21 IR), una volta è “Identità alias in percorsi di affermazione di genere” (art. 28 FL) e, infine, nell’Area della Sanità la norma viene denominata “Accordo in attuazione della legge n. 164/1982” (art. 17). E questo titolo è anche quello dell’art. 22 del contratto sospeso e il testo della clausola è assolutamente identico a quello della dirigenza sanitaria in vigore dal 24 gennaio. Ed è talmente uguale che, per via del solito copia e incolla, per il dirigenti Pta vengono fatti due riferimenti del tutto fuori luogo: tabelle di turno orari esposte negli spazi comuni, nonché divise di lavoro.
Per completezza provo a riassumere la tematica del presunto oggetto del contendere. Per il comparto sanità nel 2022 si trattava di una norma totalmente nuova mutuata da quella del contratto delle Funzioni centrali. Come la sostanzialmente omologa norma del Comparto, l’art. 17 della dirigenza sanitaria – come detto, in vigore da cinque mesi - è una manifestazione di sensibilità rispetto a un aspetto che venti anni fa sarebbe stato completamente ignorato e, forse, deriso. Questi articoli trattano, infatti, per la prima volta il tema della transizione di genere – anche se questa denominazione è presente nella rubrica dell’articolo solo nel Ccnl del comparto - e dà la possibilità ai dirigenti sanitari che stanno affrontando un percorso di transizione di genere ai sensi della legge citata nel titolo, di poter usare il nome di elezione indipendentemente da quello che c’è scritto sui documenti. Riguardo alla terminologia, nondimeno, nella Preintesa dell’Area Sanità del settembre 2023 la norma era titolata “Transizione di genere”, come per il Comparto, ma nel testo definitivo a qualcuno evidentemente non è piaciuta e si è optato per un titolo più anonimo. Il riferimento fatto dall’art. 17 a “quanto previsto dall’art. 55-novies del d.lgs. 165/2001” riguarda l’obbligo di usare cartellini identificativi o targhe da apporre presso la postazione di lavoro. Diverso invece il discorso per i documenti che hanno rilevanza strettamente personale e “ufficiale” come la busta paga, la matricola, i sistemi di rilevazione o lettura informatizzata della presenza che essendo legati al documento di identità, saranno collegati ancora a quello. Si avrà, di conseguenza, una carriera con uno pseudonimo e una carriera reale inscindibilmente legate e gestite contemporaneamente.
Dato atto che il riconoscimento del nome di elezione anche a livello di contrattazione collettiva è sicuramente importante, i contenuti di queste clausole contrattuali sono troppo innovativi per poter fare qualsiasi commento e solo il tempo e le prassi introdotte diranno come è stata (o non è stata) applicata. In correlazione all’art. 17 citato va letta la dichiarazione congiunta n. 4.
Tornando all’inaccettabile ritardo del Ccnl dell’Area delle Funzioni locali, si deve, dunque, ritenere che le ragioni dello stallo siano altre, magari soltanto e banalmente legate a ragioni di cassa, così spesso utilizzate in modo surrettizio per ritardare l’impatto finanziario dei rinnovi. Vedremo se nel Consiglio dei ministri del 20 giugno si riuscirà a capire cosa sta succedendo.


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