Imprese e mercato

Imprese sociali esenti Iva sulla riabilitazione residenziale

di Alberto Santi

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24 Esclusivo per Sanità24

Beneficiano del regime di esenzione da Iva, secondo quanto stabilito dall’art. 10, n. 21), del Dpr n. 633/1972, le prestazioni rese nei confronti dei pazienti ricoverati in centri di riabilitazione residenziali. Lo ha recentemente chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 179 del 12 settembre 2024, presentato da una fondazione che intende avvalersi di una società costituita in forma di impresa sociale per fornire diverse tipologie di servizi rese nell’ambito della “gestione globale” di strutture riabilitative.
Il caso oggetto di chiarimento riguarda, appunto una fondazione che gestisce strutture per la riabilitazione e che intende affidare ad una sua controllata, dotata della qualifica di impresa sociale ex D.Lgs. n. 112/2017, la gestione globale dei servizi da erogare agli utenti ricoverati nelle proprie strutture residenziali o in centri di riabilitazione diurni, mantenendo le attività di controllo e indirizzo sull’erogazione dei servizi.
Il contratto di global service ha ad oggetto l’erogazione di prestazioni terapeutiche e di riabilitazione intensiva, associate a programmi psicoeducativi, di prestazioni di socializzazione e psicologiche, di assistenza infermieristica, ludico creative e i servizi alberghieri, oltre a servizi accessori, quali la ristorazione, lavanderia, pulizia e sanificazione dei locali, trasporto degli utenti.
L’istante si interrogava sul corretto trattamento da riservare ai fini dell’Iva alle predette prestazioni di natura sociosanitaria e riabilitativa rese anche nei centri diurni, autorizzati ad accogliere i pazienti provenienti dai centri residenziali.
L’Agenzia delle entrate ricorda, anzitutto, che l’art. 10, n. 21), del Dpr n. 633/1972 prevede che siano esenti le prestazioni proprie di brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo ed organismi “simili”, purché sia assicurato l’alloggio, eventualmente insieme ad altre prestazioni accessorie, a favore di persone che, per il loro status, sono bisognose di protezione, assistenza e cura. Il regime di favore, quindi, ha natura oggettiva e prescinde dal soggetto che effettua la prestazione.
Inoltre, è necessario che le prestazioni configurino la gestione globale della casa di riposo, mentre non rileva la circostanza che le stesse siano rese direttamente al beneficiario, oppure tramite soggetti terzi.
Con riferimento alla fattispecie oggetto di interpello, l’Agenzia conclude che l’esenzione trovi applicazione alle prestazioni rese dall’impresa sociale agli utenti ricoverati nella struttura residenziale, anche quando queste sono rese a favore degli stessi soggetti nei centri diurni. In quest’ultima situazione, infatti, lo spostamento fisico degli utenti in orario diurno dalla struttura residenziale avviene nell’ambito del contratto di “global service” affidato all’impresa sociale.
Diversamente, alle prestazioni rese in favore degli utenti non ricoverati, potrà applicarsi l’esenzione dall’Iva prevista dall’art. 10, n. 18), del Dpr n. 633/1972 relativa alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, ma solo se la prestazione sanitaria sia resa da un soggetto abilitato all’esercizio della stessa, soggetti a vigilanza del Ministero della salute, pur non rilevando la forma giuridica del prestatore.


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