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Previdenza, ancora in auge il riscatto dei buchi contributivi

di Claudio Testuzza

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L’ultima Legge di Bilancio ha previsto la possibilità di colmare periodi fino a cinque anni, anche non consecutivi, non coperti da contribuzione. Il requisito indispensabile per la cosiddetta pace contributiva, in tal senso, è l’iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria, alla Gestione separata o ad altri fondi speciali. La nuova misura sulle pensioni è aperta anche ai contribuenti che hanno usufruito della misura nel triennio 2019-21, per i quali tuttavia non è prevista la detrazione del 50% rispetto alla spesa sostenuta sugli oneri da riscatto
La disposizione è stata recepita dall’Inps con lacircolare n. 69 del 29 maggio scorso rivolta ai “contributivi puri”, ovvero coloro che non hanno contributi precedenti al 1° gennaio 1996, con cui ha chiarito le modalità dalla seconda edizione della cosiddetta pace contributiva, per alcuni tratti diverse rispetto a quelle già previste dall’articolo 20, commi da 1 a 5, del Dl 4/2019 per il triennio 2019-2021. Tale misura offre ai lavoratori la possibilità di aggiungere fino a cinque anni alla propria carriera contributiva tramite il riscatto di periodi non coperti da contribuzione. Una misura particolarmente utile per chi desidera aumentare ulteriormente il numero di anni di contribuzione, tenendo conto della possibilità di aggiungere ulteriori cinque anni per chi ha già fruito della misura sperimentale attiva nel triennio 2019/2021.
La richiesta potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 2025. Si ricorda che il nuovo strumento, valevole per il biennio 2024-2025, consente, agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (Ago), alla gestione separata, alle gestioni dei lavoratori autonomi e a tutte le altre gestioni Inps che non siano già titolari di pensione e non abbiano alcuna anzianità contributiva antecedente il 1° gennaio 1996, di riscattare, periodi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato in estratto conto che non siano già coperti da contribuzione e non siano soggetti a obbligo contributivo. Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, e deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024,data di entrata in vigore della legge 213/2023 (legge di bilancio). La domanda può essere presentata dall’interessato o dai suoi superstiti, parenti e affini entro il secondo grado.
È importante sottolineare che possono essere riscattati solo i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro. Non è quindi possibile utilizzare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione. È da precisare, inoltre, che qualora si verifichi l’acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 (ad esempio, accredito del servizio militare, maternità al di fuori del rapporto di lavoro, ecc.), il riscatto già effettuato attraverso la pace contributiva verrà annullato d’ufficio, con successiva restituzione dei contributi.
Ai fini della scelta dei periodi va, comunque, considerato che la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa soggetti ad obbligo di versamento contributivo. Tale preclusione opera necessariamente anche nei casi in cui l’obbligo contributivo sia già prescritto. In tali casi il lavoratore può recuperare i periodi di lavoro attivando altri istituti già previsti dalla vigente normativa nelle singole gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, nei casi in cui sia intervenuta la prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13, legge 1338/1962.
Nella circolare si chiarisce che i periodi riscattati saranno valutati secondo il “sistema contributivo” tramite il meccanismo di calcolo a percentuale previsto dal Dlgs 184/1997, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica in cui il riscatto è operato (33% per i dipendenti, con un 1% supplementare superata la prima fascia di retribuzione pensionabile). Per il versamento dell’onere da riscatto è previsto sia il pagamento in un’unica soluzione dell’intera cifra o una rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi. Si precisa, tuttavia, che la rateizzazione non può essere concessa se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta, o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. Qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.
Rispetto a quanto stabilito dal Dl 4/2019, l’Inps sottolinea che per il nuovo strumento non è stata prevista la detraibilità nella misura del 50% dell’onere versato dall’importa lorda, ragion per cui nel caso delle domande presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.
L’Istituto chiarisce anche che il limite massimo dei cinque anni per il riscatto, in mancanza di alcun esplicito rinvio alla precedente pace contributiva, è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi già richiesti in base al Dl 4/2019. Ne consegue che chi abbia già presentato una domanda di riscatto nel periodo 2019-2021 può presentare ora una seconda entro un tetto di altri cinque anni e che i periodi di riscatto sono quindi cumulabili.
La facoltà può essere esercitata da lavoratori pubblici e privati, iscritti alle gestioni Inps dipendenti o autonomi o alle forme sostitutive (Fondi speciali come fondo telefonici, fondo elettrici, fondo trasporti, Fondo Dirigenti d’Azienda ex Inpdai; Fondo Volo; Fondo di Previdenza dello Spettacolo) e che abbiano iniziato a versare a partire dal 1 gennaio 1996, quindi soggetti al calcolo della pensione con metodo interamente contributivo
Il periodo che può essere oggetto di riscatto deve essere compreso tra l’anno del primo e l’anno dell’ultimo contributo accreditato a qualsiasi titolo (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative dell’Inps per le quali è possibile il riscatto (dipendenti, autonomi, gestione separata). Ne consegue che il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, può essere anche anteriore alla data del primo contributo accreditato o successivo a quella dell’ultimo, purché riferito allo stesso anno di accredito iniziale o finale (nonché compreso nell’intervallo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023).
Per individuare il primo e l’ultimo contributo si devono prendere a riferimento soltanto le gestioni previdenziali previste dalla disciplina della pace contributiva, cioè Ago e le sue forme sostitutive ed esclusive, nonché le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata. Ma attenzione: in tal caso, sono escluse le casse per i liberi professionisti, gli ordinamenti previdenziali di stati esteri o i fondi di previdenza dell’Unione europea (ricompresi, invece, ai fini del diritto di accesso al riscatto). Inoltre, non è necessario che il primo e l’ultimo contributo, da prendere a riferimento per la collocazione del periodo da riscattare, siano versati o accreditati nella stessa gestione in cui si intenda esercitare il riscatto. Pertanto, qualora l’interessato, all’atto della domanda di riscatto, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, ha facoltà di esercitarlo in uno qualsiasi.


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