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Previdenza: con Quota 100 e 102 scatta il divieto di cumulo dei redditi fino alla pensione di vecchiaia

di Claudio Testuzza

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24 Esclusivo per Sanità24

Il decreto che ha introdotto la quota 100, e successivamente quota 102, ha previsto che sussista il divieto di cumulo tra redditi da pensione e redditi da lavoro fino al raggiungimento dell'età necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia.
Per esercitare l’ attività professionale chi ha avuto accesso alla quota 100/102 dovrà attendere, quindi, il compimento dei 67 anni di età necessari, attualmente, per accedere alla prestazione di vecchiaia.
Chi è andato in pensione con Quota 100/102 può prestare il proprio lavoro solo occasionalmente, e la retribuzione non deve superare i 5.000 euro lordi l'anno.
Per i beneficiari della Quota 100/102, nel periodo compreso tra la decorrenza del trattamento e il compimento dell’età pensionabile per il trattamento di vecchiaia, vi è comunque l’obbligo di presentare una dichiarazione reddituale all’Inps, nell’ipotesi in cui percepiscano redditi di lavoro incumulabili con la pensione. La dichiarazione va presentata anche nel caso in cui i redditi siano ininfluenti ai fini del divieto di cumulo, o derivanti da attività lavorative svolte in periodi precedenti la decorrenza della prestazione e deve essere trasmessa all’Inps
Ecco alcuni esempi di redditi rilevanti ai fini dell’incumulabilità con la pensione quota 100/102 :
compensi percepiti per l’esercizio di arti e professioni; redditi d’impresa connessi ad attività di lavoro; le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, nei casi in cui l’apporto sia costituito dalla prestazione di lavoro; se non viene svolta attività lavorativa, l’interessato può dichiarare di essere un socio che partecipa con capitale, senza svolgere attività lavorativa; in questo caso, il reddito conseguito è considerato dall’Inps come reddito da capitale, pertanto cumulabile con la prestazione pensionistica; diritti d’autore; brevetti.
Sono invece redditi ininfluenti ai fini dell’incumulabilità con la pensione quota 100/102 :
le indennità per cariche pubbliche elettive; i redditi derivanti da attività socialmente utili svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani; l’indennità sostitutiva del preavviso; i redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro; le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione senza apporto di lavoro; i compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale; le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace; le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle proprie funzioni o per l’esercizio della funzione di giudice tributario; le indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale; i rimborsi spese di viaggio, trasporto e alloggio; i rimborsi spese di vitto che non concorrono a formare il reddito fiscalmente imponibile; l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
Quindi per gli under 67 che percepiscono redditi di lavoro incumulabili con la quota 100/102 il trattamento pensionistico è sospeso. Affinché si verifichi la sospensione della pensione Quota 100/102, però, non è sufficiente il solo svolgimento di un’attività lavorativa, in quanto il pensionato, oltre a svolgere l’attività di lavoro, deve incassare redditi incumulabili con la pensione derivanti dall’attività lavorativa svolta. In pratica, se dall’attività lavorativa non deriva la percezione di alcun reddito, la sospensione della pensione non si verifica.
Se il reddito prodotto deriva da un’attività di lavoro autonomo occasionale, la pensione viene sospesa se i compensi lordi superano i 5mila euro annui. Ai fini del tetto di 5mila euro rilevano tutti i compensi di lavoro autonomo occasionale percepiti nell’anno, anche se ricevuti prima della decorrenza della Quota 100/102.


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