Dal governo
Il ministro Brunetta e quella sanità pubblica "trascurata"
di Stefano Simonetti
24 Esclusivo per Sanità24
Il 29 aprile scorso è stata diramata dal ministro per la Pubblica amministrazione Brunetta la circolare n. 1/2022 riguardante "indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie" e indirizzata indistintamente a tutte le amministrazioni pubbliche. Tuttavia, nelle istruzioni fornite – o, meglio, nelle "raccomandazioni", perché tali sono – non si fa cenno alle aziende ed enti del Ssn rispetto alle quali le indicazioni del ministro Brunetta sono, evidentemente, inapplicabili vista la peculiarità del contesto lavorativo e della utenza servita: in tal senso l’ordinanza del ministro della Salute del 28 aprile sancisce il persistere dell’obbligo della mascherina in tutte le strutture sanitarie. È chiaro che per la Sanità valgono le disposizioni di settore che sono ancora molte e particolarmente rigorose, basti pensare all’obbligo vaccinale mantenuto soltanto per i sanitari. Ma quello che si vuole dire è che nella circolare del ministro Brunetta sarebbe stato quantomeno opportuno precisare che le "raccomandazioni" non valgono per gli ospedali. L’unica spiegazione è che per la Funzione pubblica quando si parla di “amministrazioni pubbliche” si intende di default le amministrazioni centrali dello Stato. Non è la prima volta che in atti e direttive ufficiali provenienti da quel ministero la Sanità viene completamente ignorata, senza un solo richiamo alla sua peculiarità. Per non parlare dei concorsi pubblici rispetto ai quali fin dall’adozione del Dl 44 dell’aprile 2021 la Sanità è nel caos e si sente abbandonata completamente. E il ministro stesso parla sempre di “Pubblica amministrazione” individuata per antonomasia nelle amministrazioni centrali. Nel suo comunicato pubblicato il 26 aprile sul sito della Funzione pubblica si magnificano le innovazioni apportate nel primo anno di governo fino a esaltare i nuovi concorsi come il "Linkedin della Pubblica amministrazione": ma qualcuno ha capito se tutte queste innovazioni riguardano anche la Sanità pubblica?
Facciamo qualche altro esempio. Nel recentissimo decreto legge n. 17 del 31.3.2022 viene introdotto nel Testo Unico del Pubblico Impiego il nuovo art. 34-ter che istituisce "il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici". In questo articolo non si fa alcun riferimento alla Sanità pubblica, come peraltro non viene fatto in alcuna delle iniziative del ministro Brunetta, a cominciare dalla lettera del 19 gennaio 2022 della quale si è parlato su questo sito il 25 gennaio scorso . Che il personale del Ssn sia tra i destinatari della disposizione innovativa del Dl 17/2022 e debba essere censito è fuori di ogni dubbio perché dovranno fornire i dati tutte le "amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2". È questa la medesima formulazione contenuta nella circolare del 29 aprile. Le ragioni di questa identificazione della pubblica amministrazione con le sole funzioni centrali potrebbero risiedere nella ben nota diatriba tra lo Stato e le Regioni in materia di organizzazione con la difficile lettura dell’art. 117 della Costituzione che prevede la legislazione esclusiva dello Stato, quella esclusiva delle Regioni e la legislazione concorrente. Tali considerazioni, unitamente a un costante timore di contenzioso davanti alla Corte costituzionale – vedi le vicissitudini del Dm 71 -, potrebbero aver indotto a considerare la Sanità "altro" rispetto alla pubblica amministrazione centrale. Le vicende sopra richiamate probabilmente sono determinate dalla circostanza che in quelle materie la competenza è ritenuta – secondo me impropriamente - delle Regioni. Ma almeno le modifiche ordinamentali al decreto 165 coinvolgono sicuramente anche la Sanità mentre altri aspetti potrebbero essere di ambito regionale: e allora perché viene sempre utilizzata la formulazione onnicomprensiva che omologa una azienda ospedaliera a un ministero?
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