Dal governo
Legge di bilancio 2018/ Cessione di farmaci senza impatto fiscale
di Alberto Santi
Medicinali e articoli di medicazione ceduti per solidarietà sociale senza impatto fiscale. La legge di bilancio per l'anno corrente ha ampliato, infatti, il campo di applicazione della normativa che agevola le cessioni gratuite di prodotti attuate per fini solidaristici, stabilendo che da tali operazioni non scaturiscono Iva, né imposte sul reddito, se poste in essere nel rispetto di determinate formalità.
La normativa preesistente - L'art. 1 del Dpr n. 441/1997 stabilisce che si presumono ceduti – con tutte le conseguenze fiscali che ne derivano - i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti, tra i quali rientrano le sedi secondarie, stabilimenti, depositi e i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa.
La medesima disposizione afferma che tale presunzione non opera, oltre che nei altri casi ivi tassativamente elencati, se viene adeguatamente dimostrato che i beni stessi sono stati distrutti. A tal fine, il legislatore indica una particolare procedura da rispettare, la quale si articola attraverso alcune formalità che prevedono – solitamente – una dettagliata comunicazione dell'intenzione di procedere alla distruzione, da inviare preventivamente agli uffici finanziari territorialmente competenti.
A sua volta, la Legge n. 166/2016, prevede alcune misure speciali tese a favorire il recupero e la donazione di una serie di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
Le novità della legge di stabilità
Con i commi 208 e seguenti della legge n. 205/2017, il legislatore ha inteso estendere il campo di applicazione di questa normativa, che esclude l'applicabilità della suddetta presunzione di cessione, ricomprendendovi espressamente altri prodotti, quali: i medicinali; gli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie; i prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, gli integratori alimentari, i biocidi, i presìdi medico chirurgici, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari; altri prodotti che saranno individuati da apposito decreto ministeriale. I medicinali destinati alla donazione e gli articoli di medicazione sono opportunamente definiti nel provvedimento.
Effetti e procedura
Se la cessione a titolo gratuito dei prodotti di cui sopra avviene in favore di enti pubblici o enti privati senza scopo di lucro (ai sensi dell'art. 2,comma 1, lett. b), della Legge 166/2016): i prodotti si considerano distrutti ai fini dell'Iva e, pertanto, a fronte di tali operazioni non scaturisce alcuna imposta a debito; analogamente, ai fini delle imposte sul reddito, non si determina una destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e, di conseguenza, non emerge alcun ricavo tassabile.
Come accennato, per sortire questi effetti, è necessario che sia rispettata la seguente procedura. Anzitutto, per ciascuna cessione gratuita deve essere emesso un documento di trasporto o comunque un documento equipollente. Il donatore deve trasmettere all'Amministrazione finanziaria ed alla Guardia di Finanza, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese (entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni). Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le cessioni che, singolarmente considerate, non superano 15.000 euro
L'ente donatario deve rilasciare, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione contenente gli estremi dei documenti di trasporto (o documenti equipollenti) relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali.
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