Sentenze

Nomina dirigenti di strutture sanitarie complesse: Consiglio di Stato e Tar “divisi” sulla giurisdizione

di Pietro Verna

S
24 Esclusivo per Sanità24

Le controversie in ordine al conferimento degli incarichi di direzione di strutture sanitarie complesse sono devolute al giudice amministrativo o al giudice ordinario? In altri termini il conferimento si sostanzia in un concorso pubblico o una scelta che è espressione di una attività organizzativa di diritto privato della pubblica amministrazione quale datore di lavoro, ai sensi dell’ articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»)?

Sulla questione dovranno pronunciarsi le Sezioni Unite della Cassazione a seguito di alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa che si sono espresse in termini contrastanti sull’interpretazione del comma 7-bis dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 (introdotto dalla legge n.118 del 2022) che prevede che il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa avvenga sulla base dell’ analisi comparativa dei curricula e dei titoli professionali posseduti dai candidati “secondo criteri prefissati preventivamente”, dimodoché la scelta deve cadere “sul candidato che ha conseguito il miglior punteggio”. Ciò diversamente dal testo previgente, che prevedeva:

- una valutazione comparativa dei titoli posseduti dai candidati “ai fini della predisposizione di una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti”;

- l’individuazione da parte del direttore generale, tra due candidati che avessero ottenuto il miglior punteggio, del candidato da nominare, fatta salva la facoltà del direttore generale di nominare il candidato diverso da quelli collocatisi nelle due posizioni, a condizione di “motivare analiticamente la scelta”.

Ebbene, il Consiglio di Stato (sentenza n.8344 del 2024) ha intravisto nel novellato articolo 15, comma 7-bis “una procedura concorsuale” che culmina “con una graduatoria vincolante e l’individuazione di un vincitore “coincidente con il primo graduato”, ragion per cui ha attribuito i relativi ricorsi al giudice amministrativo. Mentre il Tar Liguria (sentenza n. 191 del 2024) ha stabilito che “la selezione per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa attiene al conferimento degli incarichi di direzione […] le cui controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario per espressa previsione […] dell’ articolo 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001”.

Da qui l’auspicio che, in mancanza di un intervento del legislatore, la querelle sia risolta dalla Corte di legittimità, pena la paralisi delle procedure di nomina, dal momento che l’orientamento del Tar Liguria è condiviso da altri Tribunali amministrativi regionali, tra cui il Tar Puglia-Lecce (sentenza n. 1012 del 2023) secondo il quale “gli atti di conferimento d’incarichi dirigenziali […] conservano natura privata in quanto rivestono il carattere di determinazioni negoziali assunte dall’Amministrazione con i poteri e le capacità del comune datore di lavoro”.


© RIPRODUZIONE RISERVATA