Sentenze

Pubblicità sanitaria, la Cassazione sanziona i “messaggi commerciali”

di Pietro Verna *

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24 Esclusivo per Sanità24

L’odontoiatra che utilizza messaggi pubblicitari dal contenuto marcatamente commerciale come “servizio low cost” e “gratis” viola i principi stabiliti dagli artt. 55 e 56 del Codice deontologico secondo i quali “Il medico promuove e attua un’informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente […]. La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere veritiera, corretta e funzionale all’oggetto dell’informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria”. Lo ha stabilito la Cassazione (ordinanza n. 2580 del 2024) che ha confermato la decisione con la quale la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie – Cceps aveva ritenuto legittima la sanzione disciplinare inflitta dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Spezia ad un dentista che aveva pubblicizzato la realizzazione di impianti, corone e protesi mobili, utilizzando messaggi pubblicitari irrispettosi della dignità e del decoro professionale
La decisione della Cassazione
Il professionista aveva sostenuto che a seguito dell’abrogazione del divieto di pubblicità informativa dei professionisti, disposto dall’art. 2, lettera b), del decreto legge n. 223 del 2006 (c.d. “decreto Bersani”), il nuovo sistema normativo avrebbe consentito di “reclamizzare prestazioni gratuite […] ai fini di ottenere la fidelizzazione del cliente”. Tesi che non ha colto nel segno.
Il Supremo Collegio ha confermato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le attività libero-professionali non incide “sul rilievo disciplinare delle modalità e del contenuto con cui la pubblicità informativa è realizzata” (Cass. Sezioni Unite, 10 agosto 2012, n. 14368), con la conseguenza che gli Ordini professionali conservano il potere di verifica, al fine dell’applicazione delle sanzioni disciplinari, della trasparenza e della veridicità del messaggio pubblicitario, e, in caso di non ottemperanza alle norme, di applicazione delle sanzioni disciplinari previste (Cass. Sez. III, sentenza 9 marzo 2012 n. 3717; in senso conforme, Cass. Sezioni Unite, sentenza 18 novembre 2010: “Il ricorso agli slogan è poco idoneo all’informazione, risultando evidente lo scopo di attrarre e stabilire un contatto così acquisendo un vantaggio competitivo sugli altri professionisti”). Tale orientamento è condiviso dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie: basta citare la decisione n. 8 del 22 gennaio 2020 che ha ritenuto “ingannevoli i cartelloni pubblicitari che rechino la dicitura «Senza taglio, senza punti, senza dolore, consegna in un’ora», che prescinde da qualsiasi precisazione circa la possibilità che in alcuni soggetti il tipo di implantologia pubblicizzata non sia praticabile, e che riportino esclusivamente indicazioni di tipo economico, quale, ad esempio, la frase «Apparecchio fisso completo solo € 52 al mese, per 48 mesi anticipo zero, interessi zero» ”n. 10 del 22 gennaio 2020 secondo cui “ è consentito diffondere messaggi informativi contenenti le tariffe delle prestazioni erogate o le offerte temporalmente limitate, ma le caratteristiche economiche delle prestazioni non devono costituire l’aspetto esclusivo del messaggio informativo”.


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