Sentenze

Concorsi Ssn: “l’incredibile” vicenda dello smarrimento di una domanda di partecipazione

di Stefano Simonetti

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24 Esclusivo per Sanità24

Forse non sarà la prima o più drammatica criticità del Servizio sanitario nazionale ma di sicuro la gestione dei concorsi costituisce un problema diffuso, costante e molto spesso foriero di esiti negativi o fallimentari. I concorsi sono complessi da indire e ancora più difficili da gestire, sempre che si riesca a portarli a termine a causa della purtroppo frequente carenza - e a volte completa assenza - di domande e candidati idonei. Oltretutto, le tematiche relative alle procedure concorsuali sono tra quelle più frequentemente trattate dalla giurisprudenza amministrativa, vuoi per la numerosità dei concorsi che si espletano, sia per il grande impatto sociale che comporta la vincita o meno di un concorso pubblico.

Logicamente la Sanità pubblica non è esente da queste situazioni e molto spesso è destinataria di pronunce che intervengono su vizi di legittimità delle varie fasi della procedura concorsuale ed è frequente che i Giudici diano ragione ai ricorrenti. Va, in ogni caso, ricordata la specificità dell’accesso al S.s.n. che ha regole del tutto peculiari e tassative racchiuse in due decreti di 20 anni fa, ormai del tutto superati e non più funzionali alle mutate esigenze delle aziende. Tanto premesso, in questa sede si segnala una pronuncia depositata pochi giorni fa che si occupa di un caso inconcebile quale lo smarrimento della domanda presentata di un candidato. La decisione tuttavia consente di effettuare alcune considerazioni di carattere generale che sono segnaletiche di quanto Sanità pubblica sia un mondo a parte con criticità specifiche come in nessun altro comparto del pubblico impiego.

Si tratta della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7960 del 3.10.2024 che riguarda una procedura selettiva indetta nel 2006 da una ASL pugliese per 28 posti di ausiliario specializzato. Una candidata ha proposto rituale ricorso innanzi al TAR Puglia, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da lei subiti per non aver potuto partecipare alla procedura imputandone la responsabilità all’ASL intimata, per aver questa perso la propria domanda di partecipazione e non averla, pertanto, convocata (come previsto dal bando) a sostenerne le relative prove. L’interessata ha dapprima citato la Asl innanzi al giudice del lavoro; poi, a seguito della sentenza di quest’ultimo, che declinava la propria giurisdizione, ha riassunto il giudizio presso il TAR. Aveva, pertanto, chiesto sia il riconoscimento del diritto all’assunzione alla ASL, sia il diritto al risarcimento del danno nella quantificazione già indicata nell’atto introduttivo del ricorso. Con sentenza del 2020 il TAR Puglia ha rigettato il ricorso proposto.

Il Consiglio di Stato ha smontato i due punti di rigetto alla base della sentenza del TAR impugnata e, riguardo alla richiesta di risarcimento, ha preso atto della prova della presentazione, da parte dell’odierna appellante, della formale domanda di partecipazione alla procedura concorsuale in esame. Tale domanda è stata – “incredibilmente” dicono i Giudici – smarrita dall’Amministrazione, la quale non ha fornito alcuna giustificazione sul punto. Prosegue il Consiglio di Stato: “Orbene, tali circostanze radicano senz’altro la sussistenza di un fatto ingiusto, colpevolmente imputabile all’Amministrazione, responsabile di assoluta negligenza nella gestione e archiviazione delle domande di partecipazione ad un concorso da essa stessa bandito. Trattasi, all’evidenza, di errore inescusabile, come del resto confermato dalla stessa Amministrazione, la quale da un lato non ha articolato alcuna giustificazione in merito alla causa dello smarrimento della domanda dell’odierna appellante”. Pertanto, la ASL è stata condannata a corrispondere alla ricorrente un importo pari al 50% della retribuzione mensile (al netto degli oneri fiscali e previdenziali) spettante all’appellante dalla data di immissione in servizio (la quale, in difetto di ulteriori elementi, può ritenersi quella del 3.7.2008, vale a dire quella della prima diffida al DG della ASL), e sino al 23.10.2010.

In merito al presunto diritto all’assunzione, è stato da tempo chiarito che la giurisdizione del giudice amministrativo riguarda le sole procedure concorsuali in senso stretto, dalla pubblicazione del bando alla valutazione dei candidati, sino all’approvazione della graduatoria finale che individui i vincitori, mentre le controversie relative agli atti successivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, sempre che la parte non contesti la legittimità dell’atto di approvazione della graduatoria, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi. A tale proposito, nel dispositivo della sentenza si afferma che il giudizio dovrà essere riassunto innanzi al giudice ordinario nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, cioè entro il 3 marzo 2026, se la sentenza verrà notificata, ovvero entro il 3 giugno 2026.

Alcune considerazioni discendono dalla lettura della sentenza sopra brevemente riassunta:

•la prima è di carattere generale e, purtroppo, riguarda una diffusa e crescente criticità, quella dei tempi della giustizia. Un fatto iniziato nel 2006 ha concluso – nemmeno definitivamente – il suo percorso dopo 8 anni;

•la seconda è che desta qualche perplessità la circostanza che per l’assunzione di ausiliari specializzati sia stata bandita una procedura selettiva che sembra non conforme a quanto disposto dal Capo III del DPR 487/1994, normativa allora vigente;

•la terza è la piena conferma del riparto delle giurisdizioni secondo il quale le controversie relative alla “assunzione” sono di competenze del giudice ordinario. Per completezza si segnalano altre fattispecie di conflitti che non vanno al giudizio del TAR: ritardata assunzione per colpa dell’Amministrazione, contestazione sui contenuti del contratto individuale, mancato esonero dal periodo di prova, esito negativo visita preassuntiva, presenza di precedenti penali, incompatibilità o cumulo di impieghi;

•la quarta attiene a quell’avverbio utilizzato dai Giudici (“incredibilmente”) e al fatto che di tutta la vicenda legata allo smarrimento non può non essere individuato un responsabile la cui condotta ha cagionato il risarcimento nonché le spese legali per più di 6.000 €. Riguardo alla qualificazione di tale responsabilità, dovrebbero essere sufficienti le parole stesse utilizzate nelle motivazioni della sentenza (“assoluta negligenza” ed “errore inescusabile”);

•infine – e forse è l’aspetto più complesso e paradossale – riguarda l’ipotesi di una assunzione che potrà eventualmente sancire il giudice del lavoro. Qualora venga riconosciuto tale diritto, l’interessata sarà assunta in un profilo posto ad esaurimento dal 1.1.2023 ai sensi dell’art. 17, comma 2, del CCNL del 2.11.2022: cioè, per dirla in altre parole, la ricorrente potrebbe essere assunta tra molti mesi, per ordine del giudice, in un profilo che non “serve” più, con evidenti problemi di un corretto utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche.


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