Sentenze

Previdenza: i contributi figurativi sono utili per l’accesso al pensionamento anticipato

di Claudio Testuzza

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24 Esclusivo per Sanità24

Sì alla contribuzione figurativa ai fini del raggiungimento del requisito per l’accesso al pensionamento (anticipato). Le pensioni anticipate del Governo Monti tornano al centro del dibattito grazie alla sentenza della Corte di cassazione n. 24916 del 17 settembre 2024 la quale si è espressa in senso favorevole sulla loro validità.
I contributi figurativi sono contributi “ fittizi ” , cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore, che vengono accreditati dall’istituto previdenziale ( Inps/Inpdap ) sul conto assicurativo del lavoratore per i periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa e di conseguenza non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro.
La legge indica le ipotesi nelle quali i contributi figurativi, possono essere accreditati o d’ufficio ovvero su domanda del lavoratore, senza alcun costo per l’assicurato. Per tale motivo si differenziano dai contributi previsti per il riscatto (che coprono altri periodi: corso legale di laurea, specializzazione, ecc. ) e per la ricongiunzione ( attività retribuite presso altri enti previdenziali ) i quali, invece, sono onerosi con versamenti a carico del dipendente.
La questione sottoposta alla Corte riguarda i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata che dal 1° gennaio 2012 ha sostituito la pensione d’ anzianità per la generalità dei lavoratori iscritti all’Inps. Se sino al 2011 era possibile accedere alla prestazione con 40 anni di contributi (oppure con il raggiungimento di un quorum dato dalla somma dell’età anagrafica con un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni) dal 1° gennaio 2012 il dl n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, ha innalzato il requisito contributivo portandolo a 42 anni ed un mese (41 anni ed un mese per le donne). Per effetto delle successive riforme e adeguamenti alla speranza di vita, attualmente i requisiti sono pari a 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) più una finestra di differimento nell’erogazione del primo rateo pensionistico pari a tre mesi dalla maturazione dei requisiti.
L’Inps con Circolare n. 35/2012 aveva confermato, per i soli assicurati presso l’AGO, (cioè i lavoratori del settore privato) che resta il requisito contemplato nell’art. 22 l. n. 153/1969, individuato in 35 anni di contribuzione effettiva, cioè senza computo della contribuzione figurativa derivante da malattia e disoccupazione.
Secondo la Cassazione questa interpretazione è da rigettare.
Nelle motivazioni alla sentenza i giudici spiegano che la Riforma Fornero ha introdotto, nell’ottica di una unificazione dei trattamenti pensionistici una nuova prestazione, con criteri distinti rispetto a quelli pregressi che erano stabiliti per la pensione di anzianità, eliminando il vecchio requisito dei 35 anni di contribuzione che non opera più nel nuovo sistema. Depone in tal senso la lettura dell’articolo 24, co. 10 del predetto dl n. 201/2011 che non reca alcun riferimento all’effettività della contribuzione.
La disposizione si limita, infatti, solo a richiamare la contribuzione utile, al contrario del successivo comma 11 che, nello stabilire un ulteriore canale di pensionamento per i (soli) lavoratori privi di anzianità al 31 dicembre 1995, ha imposto la presenza di almeno 20 anni di contribuzione «effettiva» cioè integrata con la contribuzione obbligatoria, da riscatto e volontaria. Qui, peraltro, in collegamento con un requisito anagrafico (ora 64 anni) ed il soddisfacimento di un «importo soglia» della rendita previdenziale. Secondo i giudici, poi, l’esclusione della contribuzione figurativa dall’ambito di applicazione del co. 10 (come invocata dall’INPS) avrebbe scarsa giustificazione e porterebbe alla sostanziale disapplicazione della fattispecie, atteso l’ampiezza della contribuzione (ben 42 anni) richiesta per beneficiare della prestazione.
La Cassazione ha affermato, quindi il seguente principio di diritto: “nel sistema di cui all’art. 24, co. 10, della legge n. 214 del 2011, che prevede l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al co. 11 (che consente l’accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva”.
Per andare in pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi le donne; 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini, a prescindere dall’età anagrafica) non serve soddisfare la condizione aggiuntiva di 35 anni di contribuzione «effettiva».


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