Sentenze

Tribunale di Milano: operativa l’azione diretta del paziente nei confronti della compagnia assicuratrice

di Paola Ferrari

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24 Esclusivo per Sanità24

L ’azione diretta del danneggiato in ambito di responsabilità sanitaria, come disciplinata dalla legge n. 24/2017 all’art. 12, comma 6, in base al quale le disposizioni ivi contenute “si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell’art. 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”.
Conseguentemente, può a tutti gli effetti considerarsi operativa atteso che il decreto ministeriale menzionato nella norma risulta pubblicato in data 1/03/2024 ( n. 232/2023), essendo ricompresi proprio i requisiti minimi delle polizze assicurative come previsti dall’art. 10, comma 6 legge 24/2017 (obbligo assicurazione) quale presupposto per l’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice.
Il decreto, si ricorda, ha dato piena attuazione all’art. 12 (azione diretta del soggetto danneggiato ) della legge Bianco Gelli che autorizza il danneggiato ad agire, nei limiti delle somme per le quali è stipulato il contratto di assicurazione.
Questo è il contenuto dell’ordinanza del Tribunale di Milano, a firma del Giudice dott.ssa Valentina Boroni, emessa in data 26 Agosto in un ricorso per accertamento tecnico preventivo riguardante un supposto errato intervento ortopedico effettuato in una casa di cura privata .
Con l’entrata in vigore del decreto ministeriale, afferma il giudice, è acclarata l’operatività della azione diretta, quale presupposto processuale, e non fa riferimento alla necessità, sostanziale, dell’avvenuto previo adeguamento delle condizioni contrattuali, restando per il vero questo ambito confinato al merito (ove potrà essere esaminato compiutamente il tema delle eccezioni opponibili anche in relazione a contratti stipulati anteriormente alla entrata in vigore del decreto).
Nell’Ordinanza, il giudice di merito ha anche disatteso la richiesta della casa di cura privata di chiamata in causa dei medici non in garanzia ma al fine del contraddittorio sulla originaria domanda ritenendo, in ogni caso possibile nella fase di merito, l’eventuale giudizio di rivalsa, stante la piena operatività della Legge Gelli.


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