Sentenze

Cassazione/ Gli infermieri hanno diritto alla retribuzione dello straordinario anche in assenza di autorizzazione

di Pietro Verna

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Gli infermieri hanno diritto alla retribuzione dello straordinario anche in assenza di autorizzazione: ciò che conta è lo svolgimento del lavoro su incarico anche solo implicito del datore di lavoro e non contro la volontà di questi. Milita in tal senso l’articolo 36 della Costituzione (“Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”) che prevale sulle previsioni della contrattazione collettiva e sul rispetto delle regole sulla spesa pubblica. Lo ha stabilito la Cassazione (ordinanza n.17192/2024 ) che, in riforma della pronuncia della Corte di Appello di Reggio Calabria, ha accolto il ricorso di un infermiere che aveva chiesto all’Azienda sanitaria provinciale-Asp di Reggio Calabria il pagamento delle prestazioni aggiuntive rese nel servizio «dialisi estiva» prestato nel 2013.
La pronuncia della Cassazione
La Corte territoriale aveva disatteso la richiesta dell’operatore sanitario, sostenendo che le prestazioni lavorative erano state eseguite in assenza dell’autorizzazione regionale e della disciplina contrattuale. Tesi che non ha colto nel segno. La Cassazione ha confermato l’orientamento secondo il quale:
- la regola generale secondo cui le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa “non concerne automaticamente tutte le ipotesi nelle quali la prestazione, che rientri fra quelle tipicamente svolte dal dipendente nell’ambito del rapporto di lavoro già costituito, è fatta eseguire dalla P.A. datrice di lavoro, pur in assenza dei requisiti di validità della stessa e in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva” (Cassazione, n. 27878/2023);
- nel caso in cui l’autorizzazione al lavoro straordinario o allo svolgimento di prestazioni aggiuntive risulti illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, non può escludersi il diritto alla retribuzione accessoria per il lavoratore che abbia in concreto eseguito la prestazione lavorativa (Cassazione, n. 23506/2022);
- gli impegni di spesa possono certamente impedire di riconoscere aumenti di corrispettivo non coperti da una regolare conduzione della contrattazione o da altri presupposti necessari per il loro riconoscimento, ma non possono impedire in toto il pagamento, se la prestazione sia resa anche con il consenso implicito del datore di lavoro (Cassazione, n. 18063/2023).
Tale orientamento è richiamato in fattispecie analoghe, come quella della remunerazione a titolo di straordinario delle prestazioni rese a titolo di compenso incentivante, ove manchi la realizzazione dei presupposti propri di esso, ma vi sia il superamento del debito orario (Cassazione n.25696/2023) o quella delle prestazioni rese a favore di terzi con il consenso della pubblica amministrazione di appartenenza, sempre oltre il debito orario (Cassazione n. 27842/2023).


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