Sentenze

I magazzini Ssn e la necessaria trasparenza: che il Mef “aiuti” e non imponga divieti costituzionalmente pericolosi

di Ettore Jorio

S
24 Esclusivo per Sanità24

Che il problema della valorizzazione del magazzino/merci - percorrendo la gimkana nell’optare tra i metodi del costo Lifo rispetto al costo medio ponderato piuttosto che al costo Fifo - fosse stato da sempre la gatta da pelare dei bilanci, è cosa risaputa. Di difficile soluzione, tanto da consentire - al sistema delle imprese private - di utilizzare lo strumento del saliscendi delle rimanenze attraverso il quale perseguire finalità evasive e - a quello pubblico - di non rendere corretta e veritiera l’entità del patrimonio netto. Non solo. Ma di avere dato l’occasione di incidere sulla determinazione del fondo di dotazione, preteso dal d.lgs. 118/2011 in sede di avvio della contabilità economico-patrimoniale degli enti che fossero in quella finanziaria, pervenendo così a false rappresentazioni della differenza tra attivo e passivo per la valorizzazione analitica del primo Stato Patrimoniale. Un criterio questo violato frequentemente tanto da essere ancora usato per buttarvi dentro tutte le insussistenze dell’attivo appositamente generatesi senza farle passare dal corrispondente conto economico per evitare coeve e pressoché uguali perdite di esercizio (vedasi in proposito sentenza 148/2023 della Sezione di controllo regionale della Corte dei conti di parificazione de rendiconto consolidato della Regione Lazio).
Un tale problema, incidente tantissimo nelle aziende sanitarie, è stato da sempre il tema da affrontare a causa delle pesanti ricadute che ha determinato il magazzino “immaginario” sul piano della mendacità dei saldi (sia economici che patrimoniali), prescindendo dal loro non assoggettamento all’ordinaria imposizione del reddito se non nella parte prodotta dall’esercizio “commerciale”. Proprio per questo è stato messo volutamente da parte per decenni.
Inventariato all’ultimo costo, è stato contabilizzato senza la garanzie della verifica fisica dei suoi componenti, spesso in parte prelevati indebitamente per utilizzi estranei all’azienda. Una metodologia in uso delle imprese del privato che, prescindendo dalla gestione informatizzata delle scorte, ricorrono annualmente alle chiusure dell’attività di fine d’anno per inventario fisico. A tutto questo aggiungasi, nel caso delle aziende ospedaliere del Ssn, che siffatti adempimenti, sono da perfezionarsi aggiungendo al magazzino vero e proprio (solitamente la farmacia generale con l’aggiunta delle giacenze presso gli armadi di tutto le unità operative) quello afferente alle rimanenze dell’unità farmaci antiblastici (Ufa) e a quello riguardante le manutenzioni, di valore consistenti. Per quelle territoriali le cose si complicano ulteriormente, perché oltre alle rimanenze iniziali dei presidi ospedalieri sottoposti a rendicontazione analitica con le metodologie anzidette, occorre aggiungere ogni genere di rimanenza di fine anno dei distretti e dei presidi territoriali in genere.
Il Dm del Mef del 24 giugno scorso (G.U. n. 147 del 25 giugno), recante la “approvazione (tardiva) dei coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’art. 1, comma 80, della legge 30 dicembre 2023 n. 213”, imporrà un lavoro impossibile nella riformulazione dei bilanci d’apertura del 2023. Ciò perché impedito dalle regole legislative che non consentono la riapertura e la riapprovazione dei bilanci approvati entro il 30 aprile 2024. Considerato questo divieto - che se violato comporterebbe la lesione dell’inderogabile principio della continuità per come sancito dalla giurisprudenza costituzionale e contabile in materia di irretrattabilità dei saldi d bilancio chiusi - rimarrebbe da fare altro.
Più esattamente, perfezionare le conseguenti registrazioni - attuali ma da valere sui saldi iniziali dell’anno in corso - di sopravvenienze, attive o passive a seconda dei valori da accertare a seguito della anzidetta inventariazione naturalmente fisica, di tutti valori emergenti, comportanti comunque un ineludibile assolvimento di una imposta sostitutiva del 18% - a valere però oggi per allora - pagabile in due soluzioni (31 luglio-30 novembre prossimi), anche se determinante variazioni in diminuzione.
A ben vedere, la regolarità dei bilanci ha un costo, seppure pubblico, ma la loro trasparenza è un irrinunciabile obbligo nei confronti dell’interesse collettivo. Al riguardo, si auspicherebbe una maggiore attenzione alle regole contabili da parte del Mef.


© RIPRODUZIONE RISERVATA