Sentenze

Cassazione/ Risponde di lesioni colpose il farmacista che prescrive farmaci utilizzati per scopi diversi da quelli consigliati

di Pietro Verna

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Risponde del reato di lesioni colpose il farmacista che somministra farmaci utilizzati per scopi diversi da quelli consigliati (farmaci off- label) senza adeguata valutazione clinica e al di fuori dei canoni previsti dalla legge n. 94/1994 (c.d. legge Di Bella) e del Codice deontologico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n. 10658 del 2024 ) che ha confermato l’orientamento secondo cui, nel caso di lesioni colpose dovute a colpa medica:
- il termine per proporre la querela inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa sia venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata (Cassazione, sez. IV: n. 35424 del 11/11/2020 e n. 21527 del 2015);
- la prescrizione inizia a decorrere dal momento dell’insorgenza della malattia “in fieri”, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente (Cassazione, sez. IV: n. 18347 del 29/04/2021; n.44335 del 11/10/2016 e n.8904 del 08/11/2011).
La vicenda riguardava una donna che a seguito di un trattamento dimagrante era stata ricoverata presso una clinica privata e successivamente trasferita all’Ospedale Cardarelli di Napoli. Dagli accertamenti clinici eseguiti nel nosocomio partenopeo e confermati dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e dalla Corte d’appello di Napoli era emerso che:
- la sintomatologia accusata dalla paziente (dissenteria, vomito, paralisi degli arti inferiori, delle mani, della testa, interruzione del ciclo e perdita dei capelli) fosse riconducibile alla condotta del titolare di una farmacia che le aveva prescritto pasticche prodotte, confezionate e somministrate dallo stesso titolare;
- le pasticche, contenenti farmaci off label quali “efedrina (sostanza solitamente usata per la cura dell’asma ma che nelle diete agisce aumentando il metabolismo cellulare e stimolando la secrezione di catecolamine) e naxeltrone ( un antagonista degli oppiacei che riduce l’attività dei centri cerebrali che controllano la sensazione di piacere collegata all’ingestione del cibo ma che è anche fortemente epatotossico e va dunque somministrato solo in caso di assoluta necessità)”, avevano procurato un “grave squilibrio elettrolitico”;
- la paziente aveva potuto acquisire la consapevolezza della riconducibilità del fatto lesivo all’imperizia del farmacista soltanto in occasione della consegna della cartella clinica, avvenuta a distanza di parecchi mesi dalla manifestazione della sintomatologia.
Da qui la sentenza in narrativa che ha confermato la sussistenza del nesso di causalità tra i farmaci somministrati dall’imputato e le lesioni subite dalla paziente, evidenziando che il trattamento dimagrante era stato proposto in assenza di visita medica e di esami di laboratorio ad una “giovane donna in buona salute [con] un peso di kg.60 per un’altezza di 1,72 m.”.


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