Sentenze
Cassazione/ Risponde di lesioni colpose il farmacista che prescrive farmaci utilizzati per scopi diversi da quelli consigliati
di Pietro Verna
24 Esclusivo per Sanità24
Risponde del reato di lesioni colpose il farmacista che somministra farmaci utilizzati per scopi diversi da quelli consigliati (farmaci off- label) senza adeguata valutazione clinica e al di fuori dei canoni previsti dalla legge n. 94/1994 (c.d. legge Di Bella) e del Codice deontologico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n. 10658 del 2024 ) che ha confermato l’orientamento secondo cui, nel caso di lesioni colpose dovute a colpa medica:
- il termine per proporre la querela inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa sia venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata (Cassazione, sez. IV: n. 35424 del 11/11/2020 e n. 21527 del 2015);
- la prescrizione inizia a decorrere dal momento dell’insorgenza della malattia “in fieri”, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente (Cassazione, sez. IV: n. 18347 del 29/04/2021; n.44335 del 11/10/2016 e n.8904 del 08/11/2011).
La vicenda riguardava una donna che a seguito di un trattamento dimagrante era stata ricoverata presso una clinica privata e successivamente trasferita all’Ospedale Cardarelli di Napoli. Dagli accertamenti clinici eseguiti nel nosocomio partenopeo e confermati dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e dalla Corte d’appello di Napoli era emerso che:
- la sintomatologia accusata dalla paziente (dissenteria, vomito, paralisi degli arti inferiori, delle mani, della testa, interruzione del ciclo e perdita dei capelli) fosse riconducibile alla condotta del titolare di una farmacia che le aveva prescritto pasticche prodotte, confezionate e somministrate dallo stesso titolare;
- le pasticche, contenenti farmaci off label quali “efedrina (sostanza solitamente usata per la cura dell’asma ma che nelle diete agisce aumentando il metabolismo cellulare e stimolando la secrezione di catecolamine) e naxeltrone ( un antagonista degli oppiacei che riduce l’attività dei centri cerebrali che controllano la sensazione di piacere collegata all’ingestione del cibo ma che è anche fortemente epatotossico e va dunque somministrato solo in caso di assoluta necessità)”, avevano procurato un “grave squilibrio elettrolitico”;
- la paziente aveva potuto acquisire la consapevolezza della riconducibilità del fatto lesivo all’imperizia del farmacista soltanto in occasione della consegna della cartella clinica, avvenuta a distanza di parecchi mesi dalla manifestazione della sintomatologia.
Da qui la sentenza in narrativa che ha confermato la sussistenza del nesso di causalità tra i farmaci somministrati dall’imputato e le lesioni subite dalla paziente, evidenziando che il trattamento dimagrante era stato proposto in assenza di visita medica e di esami di laboratorio ad una “giovane donna in buona salute [con] un peso di kg.60 per un’altezza di 1,72 m.”.
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