Sentenze

Corte costituzionale/ Assistenza sociale, riflettori accesi sul Fondo di solidarietà. Il legislatore contemperi autonomia finanziaria dei Comuni e Lep

di Ettore Jorio *

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24 Esclusivo per Sanità24

La Corte costituzionale con la sentenza (redattore Antonini) n. 71 dell’appena 14 aprile scorso ha stigmatizzato la inadeguatezza del legislatore statale a implementare la disciplina e la consistenza del cosiddetto Fondo di solidarietà comunale (Fsc). Ciò in quanto sono state perfezionate entrambe in difformità al criterio di perequazione ordinaria, così come introdotta nella Costituzione revisionata nel 2001.
Una decisione ragionata nel rispetto della lettera costituzionale, più esattamente dell’art. 119, comma terzo, che impone: un fondo di perequazione e che lo stesso debba essere erogato senza alcun vincolo di destinazione.
Una prescrizione costituzionale complessiva, questa, che il Giudice delle leggi ritiene violata dall’introduzione di uno strumento perequativo - per intanto in aggiunta all’unico previsto nel vigente art. 119 della Costituzione al comma terzo – caratterizzato dalla specialità, in quanto tale non più unicamente funzionale a colmare le differenze di capacità fiscale per abitante. Non solo. Ha sottolineato la previsione violata di vincolare a raggiungimento di determinati valori erogativi attraverso l’esercizio delle funzioni fondamentali relazionati agli obiettivi di servizio, seppure con l’aspirazione di rimuovere squilibri territoriali nell’erogazione dei servizi sociali. Questi ultimi peraltro da assicurare attraverso non i fabbisogni standard quantitativi secchi, ex. d.lgs. 216/2020, bensì con i costi e fabbisogni standard (qualitativi) assistiti dalla perequazione generale ordinaria, previsti per la tutela della salute, ex d.lgs. 68/2011, in quanto nei Lea dal 2017 in poi.
Il ragionamento della Consulta non fa una grinza, tutt’altro. Suggerisce al legislatore di avere più cura del dettato costituzionale relativamente alla costituzione, prima, del Fondo di perequazione ordinario e al suo successivo riparto con motivate modalità solidaristiche, assolutamente garanti dell’assistenza e al trasporto dei deboli. Più specificatamente, alla cura degli asili nido, all’accompagnamento degli studenti disabili e all’assistenza sociale in genere.
Con questo, i giudici della Consulta sono stati severi nel rivolgere un deciso monito al legislatore per un urgente intervento di riforma, ritenendo l’attuale « soluzione perequativa ibrida» non affatto coerente con l’art. 119 Cost. Con l’occasione ha cristallizzato un altro importante principio nel senso che le componenti straordinarie riconducibili al comma quinto dell’art. 119 Cost. devono «trovare distinta, apposita e trasparente collocazione in altri fondi a ciò dedicati, con tutte le conseguenti implicazioni».
Oltre a ciò, la Consulta ha affermato la inadeguatezza di una regola da applicare ai Comuni che si fossero resi inadempienti nell’erogazione dei Lep (rectius, funzioni fondamentali) consistente nella mera restituzione dei finanziamenti goduti ma non impegnati per assicurare i servizi sociali illegittimamente non resi esigibili alla collettività locale. Una previsione, questa, che ha tutto l’inconcepibile valore di una sanzione sociale, attesa che è unicamente strumentale a lasciare "paradossalmente, ...del tutto sguarnite le persone che avrebbero dovuto, grazie alle risorse vincolate, beneficiare delle relative prestazioni».
Le conclusioni cui è pervenuta la Consulta possono essere riassunte nell’invito al legislatore ad adeguare tempestivamente il diritto vigente alla tutela costituzionale riconosciuta all’autonomia finanziaria comunale, bilanciandola "con la necessità di non regredire rispetto all’imprescindibile processo di definizione e finanziamento dei Lep". Un dictum apprezzabile che tuttavia ha mancato l’occasione di essere manipolativa di accoglimento, assumendo così il ruolo di impedire alcun vuoto normativo nel sistema. Ciò nel senso che, avuto riguardo agli strumenti finanziari individuati nell’art. 119 (tributi, tariffe, compartecipazioni a tributi statali, quote di fondo perequativo e risorse straordinarie e interventi speciali ex comma cinque) debbano tutti concorrere, compresi questi ultimi allorquando i primi siano insufficienti, a garantire i Lep, di cui all’art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione. Di conseguenza, si legittima – in luogo della mera restituzione allo Stato delle risorse non spese al riguardo - la diretta relazione dell’art. 119 con quanto sancito dal comma secondo dell’art. 120 della Costituzione. Ciò nel senso che qualora lo richieda l’esigibilità «dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» debba essere abilitato l’esercizio del potere sostitutivo dello Stato «come rimedio all’inadempienza dell’ente territoriale». Con questo, le risorse straordinarie rinvenibili nel dettato costituzionale (comma quinto dell’art. 119) devono essere considerati strumenti per assicurare la perequazione speciale, da proteggere – in difetto di inadempienza gestoria degli enti destinatari – con l’istituto del commissariamento ad acta disposto dal Governo in carica, quale ultima e definitiva «istanza della tenuta del sistema costituzionale», relativamente alla ineludibile necessità di erogazione delle prestazioni essenziali afferenti i diritti civili e sociali. Un principio, peraltro, ben motivatamente ribadito nella sentenza n. 168/2021, in ordine al commissariamento ad acta della Regione Calabria.

* Università della Calabria


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