Sentenze

Tar Napoli/ Autorizzazioni Rsa, contano le esigenze reali della popolazione di riferimento

di Vincenzo Massimo Pezzuto *

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24 Esclusivo per Sanità24

Il Tar di Napoli (sez. I), con l’ordinanza n. 2896 del 2 maggio scorso, ha considerato sproporzionata e irragionevole una norma che àncora la intervenuta soddisfazione del fabbisogno sanitario legandolo alla logica dell’esistenza di una struttura/un distretto di base, senza che si possano verificare in concreto le reali esigenze della popolazione di riferimento ed, eventualmente, in difetto consentire a più strutture di farvi fronte. Una sorta di presunzione iure et de iure che con la sanità da erogarsi c’entra poco, in quanto il suo concreto bisogno erogativo è da misurarsi con le esigenze reali dell’utenza stanziale.
Nello specifico, il Tar ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, l. reg. Campania n. 8 del 2003, per violazione degli artt. 3, 32, 41 e 117, comma 3, Cost. Ciò in quanto, nel prevedere la possibilità di rilasciare l'autorizzazione sanitaria ad un solo centro diurno sanitario per anziani per distretto sanitario di base, introduce un limite ulteriore non previsto dalla legislazione nazionale.
Per il giudice amministrativo, il fabbisogno va dunque accertato e misurato in concreto e dev’essere il più vicino possibile al fabbisogno reale della popolazione locale, come affermato dalla unanime giurisprudenza. Meglio, deve rispondere non solo alle ragioni sottese alla tutela della salute quale interesse della collettività ai sensi dell’art. 32 della Costituzione, ma anche ai principi della concorrenza. A tal proposito, l’autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie (ex art. 8-ter, comma 3, del vigente d.lgs. 502/1992), dev’essere necessariamente ancorata nell’ambito della programmazione regionale, atteso che la verifica di compatibilità effettuata dalla Regione ha il fine di accertare l’equilibrato inserimento della struttura in un contesto di offerta sanitaria aderente al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale. Il tutto, a garanzia dell’accessibilità ai servizi da parte dell’utenza e della valorizzazione delle aree di insediamento prioritario delle nuove strutture.
In tale senso, la valutazione della PA relativamente alla saturazione o meno del fabbisogno epidemiologico, non può limitarsi a un procedimento meramente formale, attuativo di regole presuntive, ma estendersi all’analisi delle esigenze insoddisfatte e, qualora esistenti, ad adoperarsi per assicurare una offerta di salute superiore. Non può pertanto limitarsi ad opporre strumenti meramente ablatori delle prerogative dei soggetti che intendano offrire, ovviamente in regime privatistico, mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio funzionali alla copertura dei deficit rinvenuti e, dunque, da colmare.
Una tesi contraria determinerebbe, sostanzialmente, l’introduzione di posizioni dominanti in favore di chi opera già nel mercato, a discapito di chi invece intende entrarci. Del resto, la necessità di prevedere la valutazione del fabbisogno anche per le strutture non accreditate è quella di garantire la corretta distribuzione dei centri sanitari sul territorio in modo da servire adeguatamente anche le zone a bassa redditività. Ciò al fine di salvaguardare il soddisfacimento, in regime di concorrenza amministrata, degli indici di deprivazione socio-economici e di offerta delle prestazioni essenziali.

* Avvocato


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