Sentenze

Consiglio di Stato/ La "pillola dei cinque giorno dopo" può essere assunta dalle minorenni senza prescrizione medica e senza il consenso dei genitori

di Pietro Verna

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La "pillola dei cinque giorni dopo" o "pillola per la contraccezione di emergenza", può essere assunta dalle minorenni senza prescrizione medica e senza il consenso dei genitori. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sentenza 19 aprile 2022, n.2928) che ha confermato la pronuncia con la quale il Tar Lazio aveva respinto il ricorso proposto da alcune associazioni pro life contro la determina del Direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco- Aifa del 10 ottobre 2020 recante modifica del regime di fornitura della pillola in oggetto da «Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta- Rnr» a « Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco -Sop».
Nel primo grado di giudizio le ricorrenti avevano chiesto l’annullamento della determina. A loro dire, il provvedimento sarebbe stato adottato da «un organo strumentale anziché dal competente ministero della salute» e avrebbe violato la normativa in materia di consenso informato (legge 219/2017), interruzione volontaria della gravidanza ( legge n.194/1978) e tutela del consumatore (decreto legislativo 206/2005). Più precisamente: le informazioni sul medicinale rese dalla determina sarebbero risultate «gravemente incomplete, non aggiornate, né trasparenti, in particolare ove rapportate alla capacità di soggetti minorenni»; il farmaco avrebbe impedito «l’impianto nell’utero dell’ovulo già fecondato»; le informazioni contenute nel bugiardino del farmaco sarebbero state «fuorvianti ed ingannevoli». Argomentazioni che non avevano persuaso il Tar. Il Collegio aveva stabilito che il Direttore generale dell’Aifa si era avvalso dei poteri di cui all’articolo 10 del decreto del ministero della salute 20 settembre 2004, n. 245 («Il Direttore generale è il legale rappresentante dell’Agenzia […]. Ha tutti i poteri di gestione [e] ne dirige l'attività…») e che la determina era stata adottata sulla base di dati scientifici da qui era emerso che il farmaco non procura danni alla salute delle minorenni né effetti abortivi («Le pillole per la contraccezione di emergenza non devono essere confuse con il regime farmacologico usato per l’interruzione legale della gravidanza»).
La pronuncia del Consiglio di Stato
Dinanzi al Consiglio di Stato i ricorrenti avevano sostenuto che il Tar avrebbe dovuto annullare il provvedimento perché l’Aifa «non avrebbe preso in considerazione tutta una serie di elementi: assenza di studi e sperimentazioni, possibili effetti abortivi del medicinale che sfuggono alle garanzie imposte dalla disciplina sull’interruzione volontaria di gravidanza, "effetti collaterali" quali danni al fegato e possibili gravidanze extrauterine». Tesi che il Consiglio di Stato ha respinto. L’Alto Collegio ha evidenziato che la determina è una scelta discrezionale dell’amministrazione, intervenuta sei anni dopo la raccomandazione dell’Ema rispetto alla quale «l’Italia era rimasta l’unico Stato membro indifferente insieme all’Ungheria». Scelta che non può dirsi affetta da irragionevolezza e, pertanto, sottratta al sindacato del giudice, come riconosciuto dalla giurisprudenza in tema di discrezionalità tecnica (da ultimo Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza 11 dicembre 2020, n. 7097 «il sindacato giurisdizionale è volto a verificare se l'autorità abbia violato il principio di ragionevolezza tecnica, senza che sia consentito al giudice amministrativo, in coerenza con il principio costituzionale di separazione dei poteri, sostituire le valutazioni, anche opinabili, dell'amministrazione con quelle giudiziali».


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