Sentenze

Consiglio di Stato/ Confermato l'Acn: il medico convenzionato non può essere anche "specializzando"

di Pietro Verna *

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24 Esclusivo per Sanità24

L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484 (Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) che vieta ai medici convenzionati con il Sistema sanitario nazionale l’iscrizione alle scuole di specializzazione non viola i principi sanciti dagli articoli 3, 4 e 34 della Costituzione. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza n.1665 del 2022, che ha confermato la pronuncia con la quale il Tar Lazio aveva respinto il ricorso di due medici convenzionati partecipanti al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione, per l’anno accademico 2020/2021, indetto con il decreto del Ministero dell’università e della ricerca n. 1205 del 21 maggio 2021, n. 1205. A dire dei ricorrenti, l’articolo 4 del Dpr n. 484/1996, richiamato dall’articolo 13 del bando di concorso, sarebbe stato in contrasto con gli articoli 3, 4 e 34 della Costituzione per disparità di trattamento rispetto ai medici in rapporto di pubblico impiego, dato che la normativa vigente stabilisce che: (i) «ai dipendenti pubblici che usufruiscono delle borse di studio è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi studio senza assegni» (articolo 6, comma 7, legge n. 398/1989); (ii) «il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, compatibilmente con le esigenze di servizio, è collocato in posizione di congedo straordinario» ( articolo 40 decreto legislativo n. 368/1999)
La sentenza del Consiglio di Stato
Gli appellanti avevano riproposto la tesi secondo cui la previsione del bando di gara oggetto dell’impugnazione avrebbe negato il diritto a essere ammessi ai corsi di specializzazione, «salvo dover forzatamente rinunciare ed abbandonare il proprio lavoro, risolvendo il rapporto convenzionale in essere».
Tesi che non ha colto nel segno. Ad avviso dell’ Alto Collegio, la situazione giuridica del medico convenzionato non è eguale, né è comparabile a quella di medico dipendente del Sistema sanitario nazionale per due ordini di motivi. In primis perché la pubblica amministrazione quando consente a un dipendente di arricchire le proprie competenze professionali «non va incontro soltanto a una legittima aspirazione del singolo, bensì anche al proprio interesse di poter disporre di personale sempre più fornito di strumenti professionali. Situazione che non si può ravvisare a proposito del medico convenzionato il cui bagaglio culturale e professionale viene valutato [al] momento della conclusione della convenzione». In secondo luogo perché il medico convenzionato può, al termine del corso di specializzazione, concludere un’altra convenzione mentre «il medico dipendente che per una qualunque ragione uscisse dal rapporto di pubblico dovrebbe affrontare un nuovo concorso pubblico, se ritenesse di volervi rientrare». Da qui la decisione del Consiglio di Stato: non sussiste né la lesione del diritto al lavoro «giacché questo è garantito effettivamente, per tutta la durata della convenzione», né la lesione del diritto all’istruzione e al miglioramento professionale (articolo 34 della Costituzione) in quanto tale diritto «deve essere esercitato nel pieno rispetto di tutti gli obblighi legittimamente assunti dal lavoratore in quanto tale». Obblighi che, per i medici convenzionati, sono incompatibili con gli obblighi richiesti ai medici specializzandi dal decreto legislativo n. 368/1999 secondo cui la formazione a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l’intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno.


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