Sentenze

Cassazione: per la pensione di reversibilità conta anche la convivenza prematrimoniale

di Claudio Testuzza

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La Cassazione ha stabilito, nell'ordinanza n. 8263 del 28 aprile 2020, che, nel determinare le quote della pensione di reversibilità spettanti al primo e al secondo coniuge rileva anche la durata della convivenza prematrimoniale.
L'ordinanza della Cassazione ha ribadito, infatti, un importante principio, già affermato in passato dalla Corte Costituzionale, a cui devono attenersi i giudici nel momento in cui sono chiamati a determinare le quote relative alla pensione di reversibilità spettanti al primo e al secondo coniuge del de cuius. In questi casi la durata dei rispettivi matrimoni non può costituire l'unico criterio guida per decidere. Il giudice deve, infatti, tenere conto anche del periodo di convivenza prematrimoniale, dell'entità dell'assegno divorzile riconosciuto al primo coniuge e delle condizioni economiche delle due donne.

L'ex coniuge di un medico aveva chiamato in giudizio la seconda moglie e l'ente ( Enpam ) che erogava la pensione di reversibilità, chiedendo l'assegnazione del 70 % della misura, con condanna alla corresponsione, da parte dell'istituto previdenziale, di quanto maturato dal primo gennaio 2000, visto che il matrimonio era stato contratto nel 1971 e che la donna percepiva un assegno divorzile di due milioni di lire.

A questa richiesta si era opposta la seconda moglie, rilevando la tardività della domanda avanzata nei confronti della fondazione, la prescrizione quinquennale dei ratei maturati prima del quinquennio dall'istanza e facendo presente di come, ai fini della determinazione della quota della pensione di reversibilità, si debba tenere conto anche delle condizioni dei soggetti coinvolti, del tenore di vita garantiti dal de cuius al coniuge superstite e della durata del periodo di convivenza prematrimoniale rispetto al secondo matrimonio, compresa tra il 1984 e il 1991.

Il tribunale di Siracusa investito della causa ha attribuito, in primo grado, al coniuge divorziato il 35 % della misura riconosciuta alla seconda moglie. La Corte d'Appello di Catania, riformando, successivamente, la sentenza di primo grado, ha riconosciuto, alla coniuge divorziata una quota di 2/3 della reversibilità, poiché, se il matrimonio precedente non è ancora cessato, non rileva la convivenza more uxorio che ha preceduto le seconde nozze.

La moglie superstite ricorreva, quindi, in Cassazione lamentando la mancata applicazione da parte della Corte d'Appello dei criteri sanciti in materia dalla Corte di legittimità la quale aveva fissato il principio secondo il quale occorre ponderare, oltre alla durata dei matrimoni, anche altri elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità da individuare, nell'ambito dell'art. 5 della legge n. 898/1970, in relazione alle condizioni economiche dei soggetti interessati ed alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.

La Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso della seconda moglie.
Nel caso in specie il giudice dell'impugnazione aveva invece dato rilievo esclusivo alla durata del matrimonio, ( compreso il periodo di separazione del primo ) rispetto alla convivenza more uxorio che ha preceduto le seconde nozze, ignorando i criteri indicati dalla Corte Costituzionale e quanto emerso nel corso del giudizio, ossia le concrete condizioni delle parti e la durata effettiva di detta convivenza prematrimoniale. Il giudice aveva impostato la sua decisione, senza considerare che la convivenza more uxorio che ha preceduto il secondo matrimonio coincide in sostanza con il periodo della separazione " in quanto indice sintomatico della funzione di sostegno economico assolta dal dante causa nel corso della propria vita mediante la condivisione dei propri beni con la persona poi divenuta coniuge."


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