Sentenze

Fecondazione, Palazzo Spada boccia la Lombardia: «Illegittimo e discriminatorio far pagare l’eterologa»

di Radiocor Plus - Il Sole 24 Ore

È illegittima la decisione della regione Lombardia di far pagare agli assistiti le spese per la fecondazione eterologa. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, respingendo l'appello della Regione e confermando la decisione del Tar. «La determinazione regionale di distinguere la fecondazione omologa da quella eterologa, finanziando la prima e ponendo a carico degli assistiti la seconda, non risulta giustificata» e «realizza una disparità di trattamento lesivo del diritto alla salute delle coppie affette da sterilità o da infertilità assolute», si legge nella sentenza. Inoltre, la circostanza che determinate prestazioni sanitarie non siano state inserite nei livelli essenziali di assistenza, pur rappresentando un limite fissato alle Regioni e connesso alla salute intesa quale diritto finanziariamente condizionato, non può costituire ragione sufficiente a negare del tutto prestazioni essenziali per la salute degli assistiti. I giudici escludono pure che ciò possa incidere sul nucleo «irriducibile ed essenziale del diritto alla salute», poiché l'ingiustificato diverso trattamento delle coppie affette da una patologia, in base alla capacità economica delle stesse, «assurge intollerabilmente a requisito dell'esercizio di un diritto fondamentale».

Disparità ingiustificabile
La Regione dunque ha il potere di fissare limiti e condizioni all'esercizio di questo diritto, nell'esercizio di una ampia discrezionalità, e anche quello di riconoscere prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto ai Lea, ma la distinzione tra situazioni identiche o analoghe, senza una ragione giuridicamente rilevante, integra un'inammissibile disparità di trattamento che viola il principio di eguaglianza sostanziale e di imparzialità dell'amministrazione. La Regione Lombardia, in quanto non sottoposta a piano di rientro, può esercitare il potere organizzativo in materia sanitaria ma non può all'interno della categoria così individuata operare distinzioni che si pongano in contrasto con il principio di eguaglianza. In particolare, poiché la Regione ha posto a carico del Servizio Sanitario Regionale, sia pure con il pagamento di un ticket, le prestazioni di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo, l'aver posto a carico delle coppie i costi di quella di tipo eterologo comporta l'illegittimità della scelta regionale in ragione della equiparazione tra le due tecniche disposta dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 162 del 2014).

De Biasi (Pd): Fine a odiosa discriminazione
La sentenza del Consiglio di Stato «pone fine all'odiosa discriminazione fra chi può permettersi economicamente ciò che deve essere dato per diritto e chi no, ed è un passo avanti per l'affermazione del diritto alla genitorialità senza distinzione tra fecondazione omologa e fecondazione eterologa». È quanto afferma Emilia Grazia De Biasi, presidente della Commissione Sanità del Senato.
«Ora - rileva De Biasi in una nota - anche le coppie lombarde potranno accedere alla fecondazione eterologa che, peraltro, sarà inserita nei Livelli essenziali di assistenza».
Insomma, conclude la senatrice Pd, «ancora una volta si riafferma l'universalismo del Servizio sanitario nazionale che deve trovare piena attuazione in tutte le regioni, Lombardia compresa, poiché la salute è un diritto che la nostra Costituzione definisce come fondamentale».


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