Sentenze
Sciopero dei medici, Usl Toscana Centro condannata per condotta antisindacale
Il Tribunale di Firenze, sezione lavoro, ha dichiarato antisindacale la condotta che l’ex Azienda Usl n. 11 di Empoli (oggi Azienda Usl Toscana Centro) ha tenuto in occasione dello sciopero generale dei medici dello scorso 16 dicembre. Alla base della decisione, l’omissione della comunicazione da parte dell’azienda suddetta - entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero - dei nominativi dei dirigenti inclusi nei contingenti tenuti alle prestazioni necessarie e perciò esonerati dallo sciopero.
La sentenza ha accolto il ricorso presentato dalla sezione regionale toscana dell’Aaroi-Emac – Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica – nei confronti dell’azienda suddetta, per aver effettuato la comunicazione prevista dalla legge soltanto nel pomeriggio del 15 dicembre, ledendo di fatto - come si legge nella sentenza - «il diritto delle organizzazioni sindacali a conoscere almeno cinque giorni prima i nominativi dei lavoratori tenuti a garantire le prestazioni indispensabili ed esonerati dalla partecipazione allo sciopero. Il diritto è funzionale al corretto esercizio del diritto di sciopero nel servizio pubblico essenziale, soggetto a limiti e procedure, in quanto tale fondamentale diritto sociale, costituzionalmente protetto, possa esercitarsi salvaguardando il bene della salute perseguito del servizio pubblico, anche esso costituzionalmente protetto».
Proprio per evitare di incorrere nel rischio di simili comportamenti, il 9 dicembre 2015 era stata inviata, per iniziativa dell’Aaroi-Emac, una diffida da parte delle organizzazioni sindacali nazionali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, indirizzata ai legali rappresentanti delle aziende ed enti del Ssn di tutto il territorio nazionale, in cui si invitava a porre estrema «attenzione sulla corretta applicazione delle disposizione dettate in materia di garanzia delle prestazioni essenziali».
Successivamente, con un’ulteriore diffida, la suddetta azienda era stata invitata a comunicare entro i termini di legge i contingenti minimi essenziali previsti in occasione dello sciopero, che invece venivano comunicati solo nel pomeriggio del 15 dicembre, giorno antecedente l'inizio dello sciopero, con un ritardo giudicato colpevole dal Tribunale adito.
Argomenti questi che hanno motivato il ricorso presso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Firenze, nei confronti del legale rappresentante della Asl 11, chiedendone la condanna ex Art. 28 della Legge 300/1970, per comportamento antisindacale e lesivo del diritto di sciopero.
Stesso ricorso veniva presentato dalla Sezione regionale Toscana dell’Aaroi-Emac, in tale occorrenza insieme a Cgil Medici e Fesmed, nei confronti dell’ex Azienda Asl3 di Pistoia.
«Siamo molto soddisfatti per la sentenza, che riconosce la violazione di un diritto fondamentale spesso non del tutto rispettato - afferma Fabio Cricelli, presidente Aaroi-Emac Toscana -. Il fatto che il nostro ricorso sia stato accolto ha, infatti, un grande valore: non è raro che il diritto sindacale venga calpestato dalle aziende con espedienti escogitati ad arte per intralciare la libertà di sciopero e ridurre le ripercussioni di una mobilitazione di massa. Finalmente viene riconosciuto il ruolo sociale e di garanzia delle Organizzazioni Sindacali nei confronti dei cittadini, anche nei momenti di maggiore conflittualità. Finalmente!»
«Da tempo sosteniamo il rispetto dei fondamentali diritti dei lavoratori nell'intero Paese - sottolinea Alessandro Vergallo, presidente nazionale Aaroi-Emac –. Oggi la resistenza delle aziende recalcitranti ha subìto una meritata ed esemplare condanna, che oltre alla soddisfazione dà ulteriore impulso al nostro impegno.»
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