Lavoro e professione
Personale/ Mobilità volontaria e mobilità “sociale” alla toscana: il punto tra contratto e approccio regionale
di Stefano Simonetti
24 Esclusivo per Sanità24
L’istituto giuridico della mobilità volontaria consiste nella possibilità per un lavoratore pubblico contrattualizzato di ottenere il trasferimento da una amministrazione ad un’altra – dello stesso o di un altro comparto – senza novazione del rapporto di lavoro; o, più esattamente, con la novazione oggettiva di almeno un paio degli elementi obbligatori del rapporto di lavoro (datore di lavoro e sede di assegnazione) da formalizzare nel contratto individuale. L’istituto della mobilità volontaria ha assunto negli ultimi anni un’importanza straordinaria sia per le centinaia di lavoratori interessati – soprattutto i vincitori di concorsi in sedi di lavoro lontane da proprio domicilio – sia per le aziende sanitarie che in molti casi possono utilizzare come strumento di reclutamento soltanto la mobilità. La criticità della situazione è incentrata sul punto di equilibrio tra le aspettative dei lavoratori interessati e le esigenze organizzative datoriali che, a volte, non sono in condizione di poter “perdere” nemmeno una unità lavorativa.
La mobilità volontaria è particolarmente delicata ed è una delle materie sulle quali c’è maggiore attesa e attenzione da parte degli interessati e va ricordato che il trasferimento non costituisce un diritto soggettivo ma solo una aspettativa di diritto. L’asset legislativo si è consolidato con la legge 114/2014 che ha riscritto l’art. 30 del d.lgs. 165/2001. Successivamente sono intervenuti l’art. 3, comma 8, della legge 56/2019 che ha sospeso per tre anni – poi prorogati a tutto il 2024 - l’obbligatorietà della cosiddetta mobilità preconcorsuale e, infine, l’art. 3, comma 7, della legge 113/2021 che ha eliminato il previo assenso in uscita, ma non per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale. Infine, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. 75/2017 che novellava il comma 2.2 del citato art. 30 del Tupi, i Ccnl del comparto hanno definito ulteriori criteri e procedure per la gestione della mobilità (art. 52 del Ccnl del 21.5.2018, successivamente sostituito dall’art. 63 del Ccnl del 2.11.2022).
La stesura e la gestione degli avvisi di mobilità variano moltissimo da azienda ad azienda, anche perché la norma di legge consente che “le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste ….” , godano di grande autonomia. Anche le Regioni a volte impongono procedure, criteri uniformi e, soprattutto, vincoli. È il caso della Regione Toscana dove proprio in questi giorni si sta espletando una procedura che è stata definita di “mobilità sociale”. Si tratta di una rilevante operazione definita con i sindacati all’inizio dell’estate scorsa per attivare per i lavoratori della sanità una mobilità che è stata chiamata “sociale” proprio perché dà la precedenza alle aspettative e ai problemi personali dei lavoratori mentre comprime le esigenze funzionali delle aziende, permettendo così a centinaia di lavoratori del comparto – non riguarda, infatti, i dirigenti - di avvicinare il luogo di lavoro a quello di residenza e alla famiglia. Una situazione, quella del personale che lavora lontano da casa, che deriva in parte dalle caotiche assunzioni nel periodo del Covid ma anche dalla circostanza che da anni, ben prima dello stato di emergenza, in Toscana i concorsi sono centralizzati presso l’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (Estar) e, soprattutto per infermieri e Oss, un concorso unico per nove aziende sanitarie comporta enormi difficoltà sia di svolgimento che di successiva gestione della graduatorie: basterà ricordare il concorso espletato nel 2016 con 15.637 domande da tutta Italia.
In dettaglio, le vicende della mobilità sociale toscana possono essere così riassunte. Nel 2023 la Regione decideva di affidare ad Estar anche la gestione delle procedure di mobilità volontaria relative al personale delle aziende del Servizio sanitario regionale (DGR n. 827 del 17.7.2023). L’operazione ha richiesto tempi maggiori del previsto e, a maggio 2024, si comunicava alle aziende regionali di proseguire a gestire autonomamente la mobilità. In seguito, in un incontro dell’11 giugno è stato condiviso con i sindacati un documento contenente specifiche indicazioni per attuare la mobilità centralizzata presso Estar ed è stata adottata la DGR n. 867 del 22.7.2024 che ha avviato formalmente il processo. È stato allora bandito un avviso per la “manifestazione di interesse e disponibilità” i cui termini scadevano il 10 ottobre (deliberazione n. 371 del 30.8.2024).
La procedura però è stata sospesa, in quanto il Tribunale di Firenze con l’ordinanza n. 6940/2024 del 2.10.2024, emessa sul ricorso ex art. 700 c.p.c., in via cautelare ha ordinato a Estar di ammettere un candidato che aveva ricorso contro la previsione dell’avviso secondo cui per partecipare occorreva “essere dipendente a tempo indeterminato del Servizio Sanitario Nazionale ed essere residente in un comune della Regione Toscana”. In particolare, il Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro ha ritenuto che le Linee di Indirizzo approvate con la già citata delibera GRT 687/2024 non contengano alcuna limitazione alla partecipazione al bando per la mobilità di non residenti sul territorio regionale, indicando solo per i residenti in Toscana che intendano rientrare in servizio presso un’Azienda del Ssr, quello della residenza in un comune della Regione. Per l’effetto ha ritenuto illegittima la limitazione in tal senso prevista dal bando pubblicato da Estar. Alla luce di quanto sopra, è stato valutato inutile e pericoloso limitarsi ad ammettere il ricorrente mentre appariva necessario procedere alla sospensione del bando e dei termini di presentazione delle domande. Di conseguenza veniva ampliato il novero dei potenziali partecipanti, imponendo però anche una riconsiderazione dei criteri di attribuzione di punteggio per il requisito della residenza. L’avviso è stato riformulato secondo le indicazioni originarie della Regione e in conformità al provvedimento cautelare del Tribunale. La partecipazione è stata, dunque, aperta a tutti i dipendenti a tempo indeterminato del Ssn senza vincolo di residenza in Toscana e la nuova scadenza è stata fissata entro le ore 12:00 del 26.11.2024.
I contenuti del bando – che ha cadenza annuale - sono molto complessi e alcuni passaggi risultano interessanti in ordine alle scelte adottate. Iniziamo a ricordare le amministrazioni interessate: 8 aziende ed enti (tre aziende ospedaliere, un Irccs, tre Asl e Ispro), cioè tutte meno la Fondazione “G. Monasterio”. Per le tre Asl territoriali si indicano anche le zone: otto per la Toscana Centro e 10 per la Nord ovest e per la Sud est. Il personale interessato è quello di tutti i profili appartenenti alle quattro aree contrattuali più, si precisa nell’avviso, quello della Elevata Qualificazione; quest’ultima precisazione è singolare, perché in teoria nella “quinta area” non ci dovrebbe essere ancora nessuno, ma anche perché non si capisce come un lavoratore sia interessato al trasferimento sapendo di perdere una indennità da 10 a 20.000 €. Riguardo ai criteri per formare la graduatoria, le scelte sono state completamente orientate ad automatismi, senza alcuna considerazione per le valutazioni riportate, i titoli culturali, le attitudini e capacità professionali:
• anzianità di servizio – punteggio massimo 15 punti
• situazione personale – familiare – punteggio massimo 20 punti
• residenza anagrafica – punteggio massimo 5 punti
con griglie dettagliate per ciascuna sezione.
La sezione “residenza anagrafica” viene peraltro sostituita integralmente dal nuovo avviso, prevedendo 4 distinte configurazioni “geografiche”, corredate perfino di cartina, di particolare complessità applicativa che richiederà forse l’intervento di topografi, matematici e analisti.
Viene poi specificato che i dipendenti che beneficiano della legge 104/1992 hanno la precedenza in graduatoria e seguono l’ordine di priorità di coloro che hanno la medesima condizione. In caso di parità di punteggio ha la precedenza l’interessato che ha il punteggio maggiore dell’anzianità di servizio nella sede. Nel caso ancora di parità la precedenza spetta a chi ha l’età anagrafica maggiore. Anche in questo caso si notano determinazioni fortemente orientate al “sociale” o addirittura contrarie ai principi generali (quella dell’età anagrafica maggiore).
Un punto particolarmente qualificante della singolarità della procedura è quello della concessione del nulla osta – quello che nella legge è definito “previo assenso“ - ma tale punto, ovviamente, trova applicazione esclusivamente per le aziende ed enti appartenenti al Ssr della Toscana che devono cedere il proprio dipendente ad un’altra azienda del Sistema Regionale. L’azienda cedente, nella concessione del nulla osta, potrà eccezionalmente rinviare la decorrenza del trasferimento nel caso in cui non abbia a disposizione una graduatoria utile da scorrere o comunque strumenti idonei per la sostituzione della risorsa e nei limiti temporali in cui permanga tale condizione. In ogni caso i tempi di trasferimento non potranno eccedere i 4 mesi e per garantirli l’azienda cedente dovrà attivarsi internamente anche attuando la mobilità d’ufficio per compensare l’uscita. In chiusura dell’avviso si precisa che “Per quanto non particolarmente contemplato nel presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia”. A tale proposito, non si può non osservare che si richiamano leggi e regolamenti ma si ignora del tutto l’esistenza del vigente Ccnl che all’art. 63 disciplina la mobilità volontaria.
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