Lavoro e professione

Liste di attesa : la nuova legge non risolve i dubbi sulle modalità di liquidazione dei compensi

di Roberto Caselli e Massimo Braganti

S
24 Esclusivo per Sanità24

Con la Legge 29 luglio 2024, n. 107, è stato convertito in Legge il D.L. n. 73 del 7 Giugno ( G.U. n. 178 del 31 luglio) . Prendiamo atto che restano in piedi tutte le perplessità avanzate sulle modalità di liquidazione e di tassazione dei compensi aggiuntivi per i medici e per gli altri operatori sanitari. Nel servizio pubblicato il 13 Giugno “ Problemi per la tassazione ibrida delle prestazioni aggiuntive ”, si auspicava che in sede di conversione venissero superate le criticità emerse, ma il testo dell’art. 7 ha subito delle modifiche unicamente in merito agli stanziamenti per il triennio 2024-2027 ed alle relative fonti; tutto il testo è rimasto invariato.
In sostanza, è confermato che usufruiranno dell’imposta sostitutiva anche i compensi relativi a prestazioni già effettuate al momento dell’entrata in vigore del provvedimento ( 8 giugno), in qualche caso addirittura nel 2023, riconoscendo ai beneficiari un’agevolazione insperata, che non costituisce certo un incentivo per la riduzione delle liste di attesa.
In attesa dell’emanazione del Regolamento, chi scrive ritiene che si debba interpretare restrittivamente l’area delle prestazioni aggiuntive richieste al personale sanitario del comparto sanità, limitando la tassazione agevolata a quelle espressamente finalizzate alla riduzione delle liste di attesa. Non rientrerebbero in quest’area le prestazioni richieste per sopperire alla carenza cronica del personale, né quelle richieste per la conclusione di attività finanziate da terzi.
Con la Risoluzione n. 26/e del 22 luglio l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento con modello F24 dell’imposta sostituiva; ma la disponibilità dei codici non risulta sufficiente per poter procedere, da parte delle Aziende, alla liquidazione dei compensi, se non saranno disponibili anche gli aggiornamenti del software necessari per la preparazione dei cedolini stipendi con questa tassazione “ibrida”. In questo caso le alternative sono due : liquidare le prestazioni aggiuntive con la tassazione ordinaria, rimandando il conguaglio al momento in cui il software sarà aggiornato, o rinviare la liquidazione al momento dell’avvenuto aggiornamento.
La prima soluzione richiederebbe un notevole impegno degli operatori amministrativi, mentre la seconda scontenterebbe i beneficiari.
L’amministrazione finanziaria dovrà provvedere, nei tempi più brevi possibili, anche all’aggiornamento del modello CU ( certificazione unica), che dovrà prevedere caselle separate per le due modalità di tassazione.
Infine si prende atto che la Legge di conversione, con l’ultimo articolo 7-bis, ha inserito una “Clausola di salvaguardia” che prevede che “Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure di cui al presente decreto compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sull’intero territorio nazionale”. Questa clausola potrebbe indurre tali Regioni o province a disapplicare il presente decreto, generando quindi una ulteriore disomogeneità nell’erogazione dei servizi, rimandando eventualmente la decisione ai tavoli di contrattazione sindacale o politica.


© RIPRODUZIONE RISERVATA