Lavoro e professione
L'intramoenia e i possibili "ritocchi" fiscali nella prossima legge di Bilancio
di Claudio Testuzza
24 Esclusivo per Sanità24
Nel 1996, con la legge n. 662, l'allora ministro della Salute Rosy Bindi introdusse, per la prima volta, il concetto di intramoenia. Cioè la possibilità, per i medici che avessero scelto un rapporto di esclusività con il Servizio sanitario nazionale, di lavorare in libera professione all'interno delle strutture sanitarie.
L’attività libero professionale intramoenia è stata immaginata e creata per diversi motivi: abbattere le liste d’ attesa, permettere al paziente di scegliere il professionista pagando cifre ragionevoli ed evitare di disperdere le diverse professionalità nelle cliniche private situate al di fuori dalle strutture pubbliche.
La libera professione intramuraria chiamata anche "intramoenia" si riferisce alle prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale, i quali utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale stesso a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa di cui il medico è tenuto al rilascio di regolare fattura. La determinazione delle tariffe è stabilita sulla base di importi idonei a remunerare il professionista, l’équipe, il personale di supporto, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dalle aziende.
L’onorario della prestazione, defalcato dalle competenze trattenute dall’azienda, viene attribuito al sanitario che svolge la prestazione e il cui importo diviene, ai fini fiscali, compenso aggiuntivo del normale trattamento stipendiale, e, di conseguenza trattato con le stesse aliquote previste per il lavoro dipendente.
In pratica quanto guadagnato, aggiungendosi allo stipendio, assurge, per gli importi, al livello superiore delle aliquote stesse.
La legge di stabilità 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni. Nel 2015 il Regime forfettario prevedeva dei limiti di ricavi che andavano dai 15.000 ai 40.000 euro, a seconda delle diverse tipologie di attività, di conseguenza erano pochi i soggetti che potevano rientrare in questo particolare regime fiscale. Tale regime, applicabile dal 1° gennaio 2015 a tutte le attività libero professionali, è stato successivamente modificato da diversi interventi legislativi che hanno portato il limite del regime, che consente di pagare un’imposta sostitutiva del 15 % dei ricavi, a 65.000 euro.
Con la legge di bilancio per il 2020, legge n.160/2019, pertanto, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni applicano il regime forfettario se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.
Questo regime tributario facilitato, che, dalle proposte indicate dal nuovo Governo, prevederebbe un innalzamento a 100 mila euro del limite dei compensi percepiti, è attuabile, per tutte le attività libero professionali, comprensive di quelle di carattere sanitario e medico. Sorgerebbe, quindi, la possibilità di poter assimilare ai fini fiscali l’attività professionale svolta in intramoenia a quella dei libero professionisti autonomi e di conseguenza poter alleviare l’attuale impegno economico fiscale anche ai medici dipendenti dal servizio sanitario. L’occasione per poter proporre una norma, esplicativa dell’ampliamento della platea dei beneficiari, con la contemporanea abrogazione del limite dei 30mila euro per i redditi da dipendenza, potrebbe essere introdotta nella prossima legge di bilancio allorquando il limite dei 65.000 euro dovesse essere innalzato a 100 mila euro.
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