Lavoro e professione

Pronta disponibilità e attività usurante, tra profili pensionistici e opportuni correttivi

di Claudio Testuzza

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24 Esclusivo per Sanità24

Uno degli elementi che caratterizzano il lavoro medico, presente da tempo ma mai realmente posto in discussione, è l’istituto della "pronta disponibilità". Oggi una forma di lavoro diffusamente utilizzata dalle aziende per sopperire alle carenze inveterate di personale. La si può considerare una condizione ibrida e contraddittoria, perché il medico non è a lavoro, ma deve essere reperibile, rintracciabile, perché potenzialmente può essere chiamato per rendere una prestazione al datore di lavoro (azienda sanitaria) anche più volte, in qualunque momento e per un tempo non prevedibile, durante le ore notturne, diurne o nei giorni festivi.
L'utilizzo dell'istituto contrattuale della "pronta disponibilità" rappresenta un escamotage utile al risparmio economico per aziende tenute a programmare organici adeguati all’impiego del personale, 24 ore al giorno, e 7 giorni su 7, per far fronte anche alle emergenze. Invece, capita che, soprattutto in reparti essenziali per l’emergenza, si sostituisca il servizio di guardia notturna e festiva con il regime di "pronta disponibilità", per risparmiare le indennità economiche più sostanziose per i turni di guardia.
E mentre il Dlgs 66/2003 definisce come orario di lavoro "qualsiasi periodo di tempo in cui il lavoratore è al lavoro o a disposizione dell’Azienda… ", non è ben chiaro il motivo per cui il turno di pronta disponibilità non rappresenti per il medico orario di lavoro a tutti gli effetti (e non solo per il periodo della chiamata in servizio) e non venga considerato come tale.
La ragione per cui è importante inquadrare esattamente questo tipo di lavoro sta nel fatto che, a causa della sua particolarità di orari, questo è soggetto a discipline specifiche sia per quanto riguarda la retribuzione sia, anche, per la pensione. Infatti il lavoro notturno è considerato usurante, ragione per cui chi lo svolge matura prima i requisiti per accedere alla pensione.
Per lavoratore notturno si intende il soggetto che svolge almeno parte del suo orario di lavoro o almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro) durante il "periodo notturno", vale a dire un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino.
Il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno 6 ore in cui è compresa la fascia indicata come "periodo notturno") o se il lavoro è svolto in modo ordinario in periodi notturni (per almeno 3 ore).
Il beneficio per questi lavoratori consiste nella possibilità di andare in pensione con il vecchio sistema delle quote se più favorevole rispetto alle regole di pensionamento introdotte con la Riforma Fornero. Nello specifico gli usuranti possono andare in pensione, dal 1° gennaio 2016, con una anzianità contributiva minima di 35 anni, una età minima pari a 61 anni e 7 mesi ed il contestuale perfezionamento del quorum 97,6.
I requisiti sopra indicati si applicano con riferimento anche ai lavoratori notturni che svolgono attività lavorativa per almeno 3 ore (nell'intervallo ricompreso tra la mezzanotte e le cinque) nell'intero anno lavorativo; oppure per almeno 6 ore (sempre nell'intervallo ricompreso tra la mezzanotte e le cinque) per almeno 78 giorni l'anno.
Se il lavoro notturno è svolto per meno di 78 giorni l'anno, i valori di età e di quota pensionistica sono aumentati di due anni se il lavoro notturno annuo è stato svolto per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 e di un anno se le giornate annue in cui si è svolto il lavoro notturno sono state da 72 a 77.
Sul punto merita segnalare una novità apportata dal 1° gennaio 2018 dalla legge di bilancio per il 2018. Il legislatore ha, infatti, introdotto una modifica che specifica che, qualora i lavoratori svolgano attività lavorativa per almeno 6 ore nel periodo notturno tra la mezzanotte e le cinque del mattino, i giorni lavorativi vengono moltiplicati per il coefficiente 1,5.
Sarebbe opportuno che in sede contrattuale i medici dipendenti dal servizio sanitario pongano la possibilità di definire il periodo di pronta disponibilità notturna equiparato al lavoro notturno facendo così rientrare la normativa per le attività usuranti anche in questa attività. Peraltro, ricordiamo che in difetto di disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 64 giorni lavorativi all’anno (in caso di lavoro part-time il limite è riproporzionato all’orario di lavoro).


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