Lavoro e professione

Lavori usuranti, chi deve fare la comunicazione

di Claudio Testuzza

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24 Esclusivo per Sanità24

Se per la legge che per prima ha introdotto i benefici pensionistici a favore dei lavoratori impegnati nelle così dette attività usuranti e in cui erano state previste alcune prestazioni anche del settore sanitario, in particolare le attività di pronto soccorso, di chirurgia d’urgenza e di rianimazione, è necessario risalire a ben ventiquattro anni addietro ( Dlgs. n.374 del 1993 ), recependo quanto proposto dalla legge di riforma previdenziale, la cosiddetta “Amato”, nel tempo si sono avute tutta una serie di altre disposizioni ed interventi legislativi, in particolare in varie leggi finanziarie, che hanno modificato ed annullato questa prospettiva.
La più importante novità è stata, però rappresentata dal riferimento quale termine dell’usura al lavoro notturno. È stato ritenuto, infatti, usurante il lavoro notturno prestato dai i lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009; e dai i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo, per almeno sei ore, comprensive nell’arco di tempo fra la mezzanotte e le cinque del mattino, ovvero l’attività di quanti, tutte le notti lavorative, sono impegnati per almeno tre ore fra la mezzanotte e le cinque. Sono poi state previste agevolazioni per i lavori particolarmente usuranti (lavori in galleria, cava o miniera; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature; lavori di asportazione dell'amianto) e per i lavoratori addetti alla “linea catena”.
Tutte queste attività hanno la necessità di una comunicazione annuale che scade il 31 marzo prossimo. Mentre con il messaggio n. 1291 del 16 marzo 2022 sono state fornite dall’Inps le indicazioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2022, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. La domanda in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.
Pur non essendoci novità sostanziali per i datori di lavori rispetto alle precedenti annualità, è più che opportuno ricordare l'adempimento e come prepararsi allo stesso tenendo conto che, in alcuni casi, per le aziende inadempienti sono previste pesanti sanzioni. Sono tenuti a trasmettere la comunicazione i datori di lavoro con alle dipendenze lavoratori coinvolti da lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. La comunicazione può essere inviata direttamente o anche per il tramite dell'associazione a cui aderisce o conferisce mandato, o degli intermediari abilitati .Con riguardo ai lavoratori somministrati impegnati nel lavoro a catena e nel lavoro notturno l'obbligo incombe sulle imprese utilizzatrici. Il Ministero del lavoro, in una Faq, ha chiarito che i datori di lavoro tenuti all’invio della comunicazione dei lavori usuranti sono individuati dell’effettivo svolgimento delle attività usuranti, non rilevando il codice Ateco o il Ccnl applicato. Per il mancato invio della comunicazione di esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici (art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 67/2011) i datori di lavoro inadempienti sono soggetti ad una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro. Le stesse sanzioni si applicano anche in caso di mancata comunicazione dei processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione, etc., come indicato dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 all’art. 1 comma 1 lettera c). Per quest'ultima comunicazione però è fissato un termine diverso: lo svolgimento delle lavorazioni va comunicato infatti entro 30 giorni dall’inizio delle attività.


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