Lavoro e professione
Equiparazione previdenziale per gli universitari
di Claudio Testuzza
24 Esclusivo per Sanità24
L’Inps con la Circolare n. 81/2021, ha fornito istruzioni circa l’equiparazione delle aliquote contributive di finanziamento del trattamento di quiescenza dei professori e ricercatori delle Università non statali, legalmente riconosciute, a quelle previste per le medesime categorie di personale in servizio presso le Università statali.
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), all’articolo 1, comma 565, ha disposto che, per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, le aliquote contributive di finanziamento del trattamento di quiescenza dei professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute siano le stesse applicate ai professori e ricercatori delle Università statali.
Il legislatore ha inoltre previsto, con riferimento al periodo 2016-2020, un trasferimento finanziario dal bilancio dello Stato all’Inps per i maggiori oneri derivanti dal differenziale tra l’aliquota contributiva di finanziamento e l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche erogate nel detto periodo, nonché l’acquisizione nella gestione pensionistica di riferimento della contribuzione versata dalle Università non statali legalmente riconosciute per i periodi precedenti all’entrata in vigore della nuova normativa.
Il personale delle Università non statali legalmente riconosciute è iscrivibile, ai fini pensionistici e previdenziali, all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), a eccezione, proprio, della categoria dei professori e ricercatori universitari per i quali era prevista una disciplina specifica.
Tuttavia in alcuni casi, gli Istituti Universitari, non statali legalmente riconosciuti, attraverso l’adozione di un’apposita disposizione statutaria, hanno assicurato ai propri professori e ricercatori la disciplina, ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine servizio, prevista per i dipendenti civili dello Stato, provvedendo al versamento della contribuzione secondo la medesima aliquota per essi vigente.
Con la legge n. 335/1995 è stata istituita, con effetto dal 1° gennaio 1996, la Cassa dei trattamenti pensionistici per i dipendenti dello Stato (Cassa Stato-Ctps), nonché per le altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato, tra i quali anche i professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute.
Per le amministrazioni statali soggette all’iscrizione in tale gestione il legislatore aveva previsto un obbligo contributivo determinato inizialmente nella misura dell’aliquota del 23,80% dell’imponibile contributivo. Poiché l’aliquota complessiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche, inizialmente fissata al 32% per le amministrazioni statali, non ha trovato generalizzata applicazione per espressa previsione normativa ( cfr. l’art. 2, comma 2, della legge n. 335/1995) nei confronti delle categorie di personale non statale, quali i professori universitari di università non statali, i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato. Per tali categorie, infatti, si sono potute continuare ad applicare le aliquote contributive ridotte.
Con la legge n. 178/2020, è stato, finalmente disposto che, dal 1° gennaio 2021, l’aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche tra Università non statali legalmente riconosciute e Università statali sia inderogabilmente la stessa (33%). Per il passato, quale una vera e propria sanatoria, per i maggiori oneri derivanti dalla differenza tra l’aliquota contributiva e l’aliquota di computo relativa ai trattamenti di quiescenza con riferimento al periodo 2016-2020 si provvede mediante trasferimento dal bilancio dello Stato all’Inps.
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