Lavoro e professione

Decreto scuola: l'acquisizione automatica di 50 crediti formativi non è per tutti

di Stefano Simonetti

S
24 Esclusivo per Sanità24

In sede di conversione del "Decreto scuola" è stato inserito in dirittura di arrivo un emendamento che consente al personale sanitario l'acquisizione automatica di 50 crediti formativi per l'anno 2020. Il comma 2-ter dell'art. 6 del DL 22/2020, convertito con modificazioni nelle legge 41/2020 prevede, infatti, che " I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale".

Il riconoscimento è sostanzialmente giusto ma la norma si presta ad alcune osservazioni formali che – come spesso avviene – costituiscono un serio problema applicativo e, mai come in questo caso, si può dire che la forma è sostanza. In poche righe si rilevano tre abbagli o refusi che sono inescusabili. Innanzitutto i destinatari sono soltanto 4 professioni sanitarie rispetto alla trentina esistenti. Poiché sarebbe fuori da ogni logica che l'emendamento intendesse premiare davvero solo quei professionisti, bastava utilizzare la formula "gli esercenti le professioni sanitarie", alla quale peraltro è ricorso più volte (purtroppo non sempre) il Governo della recente decretazione d'urgenza. Sarebbe davvero singolare che si premiasse un odontoiatra libero professionista e non un biologo e un tecnico di laboratorio di strutture di virologia o microbiologia. Qualcuno si è accorto dell'evidente disallineamento ed è stato approvato un Ordine del giorno con il quale la Camera si impegna alla modifica.

Ma anche riguardo alle sede di lavoro dei professionisti è stato combinato un pasticcio perché quando ci si avvia sulla impervia strada delle elencazioni si rischia sempre di tralasciare qualcosa e in una norma legislativa le elencazioni non possono ovviamente essere meramente indicative. E infatti nell'emendamento si sono "dimenticati" degli IRCCS, degli IZS, delle RSA e delle ARPA. Per paradosso i medici e gli infermieri dello Spallanzani non possono beneficiare del riconoscimento ! Sono anni che scrivo che quando la platea dei destinatari di una norma riguarda la sanità è necessario utilizzare la formulazione "le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale", altrimenti si generano problemi applicativi. Ulteriore paradosso sarebbe quello che una lettura pignola e causidica potrebbe escludere tutte le strutture della Lombardia in quanto non rientranti nell'elencazione fatta dalla norma.

Il terzo aspetto formale concerne il perimetro dei professionisti: tutti hanno diritto al riconoscimento o soltanto quelli che sono stati in trincea ? Dalle parole contenute nella norma interpretate in senso letterale sembrerebbe che prevalga questa seconda tesi, che appare più logica. Perchè, ad esempio, un veterinario o un tecnico della prevenzione ambientale non dovrebbe aver acquisito regolarmente i crediti ? Una diversa lettura potrebbe riguardare l'impossibilità materiale di accedere all'ECM per via del blocco di tutta la attività convegnistica e seminariale. Ma questa tesi non regge per due motivi e cioè perché era sempre possibile, in ogni caso, la FAD in modalità remota e perché, se così fosse stata la ratio del riconoscimento, esso si sarebbe dovuto prevedere per tutti i professionisti (avvocati, ingegneri, architetti, ecc.) per i quali, si ricorda, che dal 2012 vige l'obbligo della formazione continua. Di conseguenza gli accrediti vanno esclusivamente a chi è stato direttamente coinvolto nelle attività di contrasto del COVID 19; e, allora, in questo contesto ci si chiede cosa c'entrino i liberi professionisti. Resta di chi li individua formalmente e in base a quali criteri. Le stesse dichiarazioni del parlamentare autore dell'emendamento confermano il riconoscimento selettivo. Il senatore Campari (Lega) ha infatti dichiarato che "non si tratta solo di un premio; credo che chi in questi mesi ha fronteggiato una così grave emergenza, abbia sicuramente acquisito conoscenze e capacità che prima non aveva. Una impareggiabile formazione sul campo".

Va detto a parziale giustificazione che l'emendamento è stato presentato all'ultimo momento ed era di fatto blindato per le note vicende della imminente scadenza del decreto legge. Resta però il fatto che è stato inizialmente scritto male e in 7^ Commissione nessuno si è accorto dei tre aspetti di criticità formale sopra segnalati. La conclusione è che si deve ora attendere una ulteriore norma legislativa che corregga quantomeno i primi due.


© RIPRODUZIONE RISERVATA