In parlamento
Accesso “libero” a medicina: con l’ok del Senato il Ddl passa alla Camera. I dettagli della delega al Governo dopo lo stop al numero chiuso
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Via libera dell’Aula del Senato al Ddl recante delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. Il provvedimento è un testo unificato di diversi disegni di legge presentati. I voti a favore sono stati 87, i contrari 40, gli astenuti 18.
Il Ddl passa ora all’esame della Camera.Il provvedimento si compone di tre articoli. L’articolo 1 mira a potenziare il Servizio sanitario nazionale, incrementando il numero e la qualità dei professionisti sanitari; l’articolo 2 (con la delega al Governo) ha l’obiettivo di un accesso libero al primo semestre dei corsi di laurea, eliminando quindi il numero chiuso iniziale, con un’ulteriore selezione per il secondo semestre, basata su esami e una graduatoria nazionale di merito; l’articolo 3, infine, prevede la revisione delle normative attuali per allinearle ai nuovi criteri stabiliti.
In particolare, l’articolo 2 (Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria), comma 1, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione degli articoli 32 e 34 della Costituzione e nel rispetto dell’autonomia delle università.
Il 20 novembre 2024 è stata annunciata la costituzione di un tavolo di lavoro sulla riforma dell’accesso ai corsi di laurea in medicina presso il Mur.
Il comma 2 elenca i princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega:
a) prevedere che l’iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sia libera;
b) individuare criteri di sostenibilità per l’iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 che siano commisurati alla disponibilità dei posti dichiarata dalle università;
c) individuare le discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria e definire i medesimi corsi garantendo programmi uniformi e coordinati e l’armonizzazione dei piani di studio dei suddetti corsi, per un numero complessivo di crediti formativi universitari stabilito a livello nazionale;
d) prevedere che l’ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i Cfu stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale;
e) garantire, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, il riconoscimento dei Cfu conseguiti dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni di cui alla lettera c) solo qualora siano stati conseguiti tutti i Cfu stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, ai fini del proseguimento, anche in sovrannumero, in un diverso corso di studi tra quelli di cui alla lettera c), da indicare come seconda scelta rispetto ad uno dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, rendendo obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione limitatamente al primo semestre, nonché individuare modalità per permettere l’iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 nonché di quelli definiti ai sensi della lettera c) anche oltre il termine stabilito in via ordinaria;
f) in coerenza con il fabbisogno di professionisti del Ssn, determinato dal ministero della Salute, compatibile sotto il profilo economico-finanziario con il finanziamento vigente, individuare le modalità per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre dei corsi di studio di cui alla lettera c), anche attraverso il potenziamento delle capacità ricettive delle università, nel rispetto di standard innovativi relativi alla qualità della formazione, comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e dei requisiti previsti per l’accreditamento a livello europeo e internazionale;
g) individuare le modalità atte a consentire l’allineamento del contingente di posti dei corsi di laurea di cui alla lettera d) con i posti disponibili per l’accesso ai corsi di formazione post lauream, tenendo conto del numero delle carenze di organico registrate dal SSN sull’intero territorio nazionale;
h) introdurre un sistema di monitoraggio dei fabbisogni del personale del Ssn, in collaborazione con il Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, al fine di intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si registrano le eventuali carenze;
i) garantire che il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 non sia considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
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