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Liste d’attesa/ Federsanità: agire sull’appropriatezza prescrittiva per arginare la crescita della domanda

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24 Esclusivo per Sanità24

“Avviare azioni finalizzate al miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva al fine di non esporre il servizio sanitario nazionale ad un rischio di crescita della domanda non collegata ai reali bisogni sanitari dei cittadini”. Così il Presidente di Federsanità, Fabrizio d’Alba, direttore generale dell’AOU Policlinico Umberto I di Roma, nel corso dell’Audizione ieri sera al Senato presso la X Commissione affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale rispetto ai lavori relativi del Disegno di Legge n. 1241 “Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria”.
“Si tratta di una misura auspicabile – ha precisato il Presidente - che, parallelamente alle iniziative finalizzate alla riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali mediante iniziative di ottimizzazione della struttura dell’offerta, dovrebbero essere strutturate immediatamente e coerentemente con le previsioni contenute nel testo del disegno di legge in esame”.

Il presidente di Federsanità Fabrizio d’Alba ha illustrato, insieme al vice presidente vicario Gennaro Sosto, Dg della Asl di Salerno, i contributi di Federsanità in riferimento al testo dell’articolato. In particolare:

Art. 1 (Disposizioni in materia di prescrizione ed erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale)

Di grande importanza è la previsione, di cui al comma 1, in merito alla obbligatoria indicazione nella prescrizione da parte del medico oltre che la classe di priorità, il sospetto e/o il quesito diagnostico.

Auspicando che le attività di definizione dei quesiti o sospetti diagnostici siano completate nei tempi previsti dalla norma si ritiene che dovrebbe essere fin da ora prevista una successiva attività di verifica delle prescrizioni effettuate finalizzata alla valutazione dell’appropriatezza prescrittiva.

Al comma 5 vanno inserite oltre alle Aziende Ospedaliere, quali strutture pubbliche che concorrono tramite la propria quota di offerta all’erogazione delle prestazioni di specialistica, anche gli Istituti a carattere Scientifico (IRCCS) ed i Policlinici Universitari.In riferimento alle prestazioni di specialistica “richieste” dalle ASL agli erogatori pubblici e/o privati è necessario che gli accordi contrattuali prevedano espressamente tipologia e quantità delle prestazioni che questi ultimi si impegnano a mettere a disposizione del Sistema.

Stante la necessità di definire in sede di programmazione da parte delle Regioni l’offerta potenziale di prestazioni specialistiche che il SSR potrà “offrire” ai propri cittadini per soddisfare i bisogni attesi è importante che i piani strategici annuali di cui al comma 6 siano elaborati contestualmente o nell’ambito della più complessiva attività di programmazione sviluppata di concerto con la Regione con particolare riguardo alle attività di “definizione” del livello di finanziamento o livello dei costi autorizzati per l’esercizio successivo.

Art. 2 (Istituzione e funzionamento del sistema nazionale di governo delle liste di attesa)

Nel ribadire l’importanza dell’istituzione del Sistema nazionale del governo delle liste di attesa (SINGLA) si ritiene che sarebbe necessario prevedere, nell’ambito della Cabina di regia di cui al comma 2, la partecipazione alla stessa o, quantomeno, come “invitati”, i rappresentanti delle Federazioni delle Aziende del SSN certamente portatrici oltre che di “interessi” anche di competenze e conoscenze utili agli sviluppi delle attività della cabina di regia.

Art. 3 (Istituzione del registro delle segnalazioni e funzionalità dell’Osservatorio Nazionale sulle liste di attesa)
Al comma 3, in riferimento ai contenuti di cui al Decreto del Ministro della salute si ritiene opportuno che tra i componenti dell’Osservatorio siano inseriti anche rappresentati delle Federazioni delle Aziende del SSN e/o più in generale dei soggetti erogatori di prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Art. 4 (Disposizioni relativa agli specialisti ambulatoriali interni)Nell’articolo, e più in generale nel decreto, quando si fa richiamo ai costi aggiuntivi finalizzati all’implementazione delle iniziative necessarie al contrasto delle liste di attesa si fa esclusivo richiamo ai costi del personale, in particolare della dirigenza, senza qualificare dove troveranno copertura gli ulteriori costi collegati agli altri fattori produttivi necessari per l’erogazione delle prestazioni

Art. 6 (Disposizioni relative al reclutamento del personale sanitario)
Nel sottolineare il grande apprezzamento circa la volontà di prima ridurre e successivamente eliminare il fenomeno dei cosiddetti “gettonisti”, si rileva che anche il ricorso al reclutamento di personale di comparto e della dirigenza attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa dovrebbe qualificarsi come “temporaneo” ovvero dovrebbe essere utilizzato esclusivamente per il tempo necessario affinché i sistemi di valutazione dei bisogni e programmazione dell’offerta di cui al presente decreto non vadano a “regime” permettendo che il personale sia poi acquisito nell’ambito delle ordinarie attività di reclutamento.

I contratti di collaborazione coordinata e continuativa potranno essere utilizzati per soddisfare bisogni di natura straordinaria non prevedibili in sede di programmazione.In tema di reclutamento di personale ed in coerenza con quanto scritto in precedenza in merito alle previsioni di cui all’art. 1 comma 6, la programmazione del reclutamento del personale necessario allo sviluppo delle iniziative per il recupero delle liste di attesa dovrebbe essere formalizzata nell’ambito o contestualmente ai piani strategici.

Art. 10 (Misure premiali e valutazione degli obiettivi per la riduzione delle liste di attesa)
Si ritiene che, data la valenza strategica per il SSN della gestione delle attività direttamente connesse al governo delle liste di attesa e verificato che le stesse rappresentano una delle molte responsabilità aggiuntesi alle figure apicali aziendali nel corso dei decenni successivi all’introduzione del modello aziendale in seno al SSN, sarebbe opportuno prevedere modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 che, nel rimodulare il trattamento economico dei Direttori Generali, espressamente richiami quale obiettivo prioritario dell’attività di questi ultimi, la riduzione delle liste di attesa.

Di seguito si riporta una proposta di Federsanità in merito alla modifica del citato Decreto del Presidente della Repubblica:

1 bis. All’articolo 1, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1995, la prima frase del secondo alinea è sostituita dalle seguenti: “Il trattamento annuo, determinato sulla base delle lettere a), b) e c), non può essere inferiore a lire centocinquanta quattro mila euro. Il trattamento economico è integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti, della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con particolare riguardo a quelli collegati alla riduzione delle liste di attesa, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione.”.

Art. 12 (Istituzione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione Sanitaria)
In riferimento all’Istituzione di una Scuola Nazionale dell’Amministrazione Sanitaria si valuta positivamente l’iniziativa in quanto si ritiene che un SSN in evoluzione richieda comunità di professionisti costantemente formate per affrontare le “nuove sfide” che il cambiamento porta con sé. Nel merito, però, si sottolinea come, stante la complessità delle organizzazioni e dei processi aziendali e in ragione dell’approccio multiprofessionale necessario a gestire la complessità, “la formazione e lo sviluppo professionale del management nel Servizio Sanitario Nazionale”, sarebbe opportuno chiarire - come quando si fa richiamo nel testo “ai dirigenti” - ci si rivolga a tutte le classi di professionisti delle nostre aziende (dirigenti medici e dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo).


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