In parlamento
Riforma degli Irccs, i dubbi del Servizio bilancio del Senato sull'invarianza finanziaria
di B. Gob.
24 Esclusivo per Sanità24
Siamo certi che dalla riforma degli Irccs, gli Istituti d'eccellenza della sanità e ricerca pubblica in Italia, non derivino maggiori oneri di spesa per la finanza pubblica? A porre l'interrogativo è il dossier elaborato dal Servizio bilancio del Senato, dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera, il 25 maggio scorso, del Ddl di iniziativa governativa che dà attuazione a un tassello importante del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevedendo un'innovazione sostanziosa degli Istituti. Necessaria, se si vuole aprire a una maggiore competitività, dare spazio alla ricerca traslazionale e alle partnership con il privato, grazie a una maggiore "libertà" dai vincoli che fino a oggi hanno imbrigliato l'attività degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Il "fiore all'occhiello" del Ssn che oggi ha però un forte bisogno di ricevere un tagliando.
Tutto bene, rilevano dal Senato: sennonché difficilmente le nuove regole potranno avere "impatto zero" sulla casse dello Stato. Due le voci, tra le altre, su cui il Servizio Bilancio chiede un chiarimento, perché potenzialmente potrebbero comportare un maggiore esborso: la previsione che, ai fini del riconoscimento di nuovi Irccs proposti dalle Regioni, in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, «d’intesa con le Regioni e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica», possa essere vincolata una quota per il finanziamento della ricerca degli Istituti (e allora non si capisce come il Fsn possa restare invariato), e la revisione della disciplina del personale sanitario, «anche al fine della valorizzazione delle competenze e dei titoli acquisiti».
Una "puntuale verifica" dell'effettiva sostenibilità a invarianza d'oneri del complesso dei criteri di delega "appare necessaria", rilevano infine i tecnici del Senato, anche alla luce del fatto che il Ddl sugli Irccs, escludendo tout court maggiori spese, non richiama la procedura della legge di contabilità e finanza pubblica (la 196 del 2009, art. 17) per quanto attiene alla stima e alla copertura dei decreti adottati nell’esercizio della delega, «ai sensi della quale, nei casi in cui, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi e i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».
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