In parlamento
Varato il Sostegni-ter: le novità per il personale e per le aziende sanitarie. Alle Regioni altri 400 mln «a titolo definitivo» per le spese Covid
di Stefano Simonetti
24 Esclusivo per Sanità24
Lo scorso 25 marzo è stato convertito a larga maggioranza il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, il cosiddetto decreto “Sostegni-ter”. Molte sono le disposizioni interessanti che, come ormai d’abitudine, riguardano una serie eterogenea di misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Vediamo quelle che riguardano il personale del servizio sanitario.
Art. 11 = viene incrementata di 400 milioni di euro per l’anno 2022 la dotazione del Fondo destinato al riconoscimento di un contributo statale, a titolo definitivo, per le ulteriori spese sanitarie, collegate all’emergenza epidemiologica da Covid, rappresentate dalle regioni e province autonome nell’anno 2021. Tuttavia le regioni avevano richiesto un importo nettamente superiore e quell’aggettivo “definitivo” non promette nulla di buono.
Art. 11-ter = due gli interventi significativi per dare respiro organizzativo alle aziende ed enti del Ssn : il primo prevede che nel 2022 il termine previsto per l’adozione dei bilanci di esercizio per l’anno 2021 è prorogato al 31 maggio 2022. Il secondo stabilisce, conseguentemente, che detti bilanci sono approvati dalla giunta regionale entro il 15 luglio 2022 e, inoltre, che il bilancio consolidato dell’anno 2021 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 15 settembre 2022.
Art. 20 = Il comma 1 estende la disciplina di riconoscimento di un indennizzo per le lesioni o infermità, originate da vaccinazione contro il Covid e dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, compreso il decesso, ai casi in cui l'evento riguardi soggetti non tenuti all'obbligo della vaccinazione in oggetto. La legge di riferimento è quella generale per gli indennizzi da vaccinazioni, cioè la n. 210/1992 e lo stanziamento dedicato è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
Art. 20-ter = la norma è stata introdotta nella discussione in Senato. La procedura di stabilizzazione disciplinata dall’art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021 (la legge di Bilancio per il 2022), viene estesa, oltre che agli operatori socio-sanitari, anche ai restanti profili del ruolo sociosanitario che sono il sociologo e l’assistente sociale. In proposito, si ricorda che il nuovo ruolo sociosanitario venne istituito dall’art. 34, comma 9-ter, della legge 196/2021 di conversione del cosiddetto “decreto Sostegni-bis”. Dal 24 luglio 2021 esiste, dunque, questa nuova aggregazione accanto ai tradizionali ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo risalenti all’art. 1 del DPR 761/1979. Sulla problematica rinvio all’articolo pubblicato su questo sito il 26 luglio dello scorso anno.
Nello stesso articolo, fermi restando gli obblighi formativi, viene prevista la possibilità per gli specializzandi di prestare la propria collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue.
Art. 21-bis = anche questa norma è stata introdotta in Senato e provvede ad estendere ai dirigenti del ruolo sanitario del ministero della Salute, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale. Viene però escluso l’incremento di cui all’art. 1, comma 407, della legge n. 178/2020, cioè l’aumento del 27% disposto dalla legge di Bilancio 2021. La disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell’art. 17 della legge n. 3/2018 (la cosiddetta “legge Lorenzin”), vale a dire ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). L’onere dell’operazione ammonta a poco più di 6 ml per il corrente anno. Lungi dall’entrare nel merito della decisione assunta dal Senato, ci si chiede come sia possibile, invece, che ai dirigenti infermieristici e tecnico-sanitari l’indennità di esclusività venga ancora una volta negata, tenuto anche conto che gli interessati – che sono circa 360 – sono inseriti a tutti gli effetti nel Ccnl dell’Area Sanità insieme ai colleghi medici, odontoiatri, veterinari, biologi, chimici, fisici, farmacisti e psicologi.
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