In parlamento

Ddl Concorrenza: dal Senato ok al voto di fiducia. Ecco il testo

di Rosanna Magnano

L’Aula del Senato dà il via libera al Ddl Concorrenza per il quale il governo ha chiesto il voto di fiducia, con 158 sì, 110 no e un astenuto. Il provvedimento tornerà alla Camera in terza lettura.

Era stata la ministra per i Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro a chiedere a nome del Governo il voto di fiducia per il disegno di legge di conversione del decreto sulla concorrenza. E come deciso dalla Conferenza dei capigruppo, le dichiarazioni di voto sono iniziate alle 15 mentre dalle 16,40 è iniziata la chiama dei senatori per la votazione sulla fiducia.

Nella bozza di maxi emendamento non ci sono particolari modifiche rispetto al testo approvato dalla commissione Industria lo scorso 2 agosto, se non qualche spostamento di date, tra cui il rinvio di un anno (da luglio 2018 a luglio 2019) dello stop al mercato tutelato dell'energia elettrica e del gas e di tre mesi (da giugno a settembre 2017) del monopolio di Poste sull'invio di multe e notifiche. Dopo l'ok di Palazzo Madama il provvedimento dovrà poi tornare alla Camera.

«Il Ddl concorrenza è un asse portante della strategia riformista del Governo», ha dichiarato il sottosegretario allo Sviluppo economico, senatore Antonio Gentile.«La lunghezza e le difficoltà del suo percorso parlamentare – ha aggiunto – sono un segno della complessità e della vastità delle tematiche che il Ddl affronta». Infatti, «nel Ddl concorrenza ci sono misure che intervengono in profondità nella nostra economia. Norme che producono e produrranno cambiamenti di vasta portata». Gentile ha ricordato che «il provvedimento, nella versione approvata dalla Commissione, contiene 74 articoli che intervengono su svariate materie. Il disegno di legge non è un punto di arrivo ma un punto di partenza, a cui dovranno far seguito ulteriori misure. La discussione ha subito pesanti ritardi anche a causa della resistenza dei molti interessi colpiti. Ma alla fine la sua approvazione da parte del Senato rappresenta la prova che la politica, quando vuole, decide». Conclude Gentile: «Il Governo crede nella concorrenza e crede in questo provvedimento. Confido quindi nella sua rapida approvazione».

Gli articoli che riguardano la sanità sono quelli dal 57 al 60 (nella bozza in entrata)

I paletti per gli ambulatori odontoiatrici
All’articolo 57 che riguarda l’esercizio dell'attività odontoiatrica, si stabilisce che tale attività è consentita esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti, o a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri. E si sancisce tra l’altro l'impossibili­tà di assumere più di una direzione sani­taria.

Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, in cui il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti richiesti. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione esclusivamente in una sola struttura. Il mancato rispetto degli obblighi comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare en-tro novanta giorni.

Cosa cambia in farmacia
All’articolo 58 si trovano le misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica. Le società di capitali potranno essere titolari dell'esercizio della farmacia privata, oltre alle persone fisiche, alle società di persone e alle società cooperative a responsabilità limitata. La partecipazione a tali società è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. La direzione della società dovrà essere assunta da un farmacista socio in possesso del requisito dell'idoneità. Abrogato il tetto massimo di quattro farmacie nella stessa provincia per la titolarità in capo a un’unica società. Ma i titolari di una stessa società non potranno controllare più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della stessa regione o provincia autonoma e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilerà sul rispetto di questa disposizione.

Nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una gra-duatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche.

Sui medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili si stabilisce che sono forniti dai produttori e dai grossisti direttamente alle strutture autorizzate a impiegarli o agli enti da cui queste dipendono, ovvero alle farmacie.

Liberalizzati gli orari di apertura e chiusura delle farmacie. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'Ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.


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