In parlamento
Risk, parola al relatore Gelli (Pd): «Testo equilibrato che dà garanzie a cittadini, medici, compagnie»
di Barbara Gobbi
24 Esclusivo per Sanità24
«Un percorso lungo e complesso», capace di ripristinare finalmente equilibrio e trasparenza e di abbattere notevolmente costi e contenzioso. Perché il tema della responsabilità professionale presenta molte sfaccettature tra materie giuridiche, discipline assicurative, medicina legale e prospettiva assicurativa. Dopo il sì della commissione Affari sociali al testo unificato sul “risk”, ora il provvedimento passa al vaglio di Montecitorio previo via libera delle commissioni competenti. Ma all’aula arriverà molto probabilmente sfrondato degli articoli che saranno traghettati nel maxiemendamento del Governo alla legge di Stabilità in versione Camera. «Capiremo meglio con gli uffici del Mef - spiega il relatore Federico Gelli (Pd) - quali possono essere gli articoli che viaggeranno per contro proprio, ma è certo che gli altri non saranno buttati a mare: tanto che abbiamo previsto con il presidente del gruppo Pd alla Camera Ettore Rosato una corsia preferenziale per l’intera legge.
Onorevole Gelli, su cosa vi siete concentrati in questa ultima decisiva seduta?
Oggi abbiamo approvato l’art. 9 che istituisce un Fondo di garanzia per i cittadini che hanno subito un danno da una prestazione e che in alcune condizioni potrebbero non ricevere ristoro. Come nel caso in cui la copertura dei massimali non sia sufficiente o la compagnia assicurativa fallisca o non sia solvibile, subentra il fondo alimentato da una percentuale delle singole polizze contratte nei confronti delle strutture e dei professionisti. È un segno importante di garanzia per i cittadini e a questo proposito vorrei fugare i dubbi avanzati da alcuni che bollinano questo testo come squilibrato sui professionisti.
Cioè?
In questa legge a garanzia dei cittadini ci sono vari strumenti, oltre a quanto già detto: penso all’obbligatorietà di conciliazione, al Garante per la salute, alla questione della trasparenza dei dati sulle attività del contenzioso in un’azienda, la trasparenza sulle polizze e sulle compagnie di assicurazione che possono operare per il Ssn. Ancora: l’azione diretta sulla compagnia di assicurazione, come avviene per la Rc auto. Sono tutti elementi che garantiscono i cittadini sulla possibilità di avere il giusto indennizzo.
Chiude il testo l’articolo 10
Anche in questo caso, una norma di garanzia: non sarà più possibile che il giudice attinga ad albi di periti generici (un gastroenterologo oggi può valutare il danno fatto da un cardiochirurgo): ora si chiarisce che il perito deve avere maturata esperienza in quella branca specialistica e che solo lì può svolgere perizie solo in quell’ambito. Elementi tanto più importanti se si pensa che questa legge introduce un ruolo forte dei periti nell’azione tecnica preventiva in ambito di conciliazione obbligatoria: se il perito è persona competente può veramente essere l’elemento dirimente per la soluzione dell’indennizzo prima dell’avvio di un contenzioso.
Quanto al comma 2 articolo 2 sugli audit?
Abbiamo approvato la riformulazione dell’emendamento che garantisce la riservatezza degli audit clinici ai fini dell’incentivazione del risk management. La cifra di questo emendamento è la riservatezza degli audit, che incentiva i medici a partecipare agli audit. Se il professionista sa che la denuncia di un evento sentinella, è chiaro che collabora e partecipa.
Quali sono le colonne portanti di questo provvedimento nel suo complesso?
Con questa norma riportiamo in Italia una disciplina in materia di rischio professionale in linea con gli altri paesi europei. In passato questa linea è stata distorta da alcune sentenze della Cassazione che avevano introdotto il principio del contatto sociale, che permane nella sua fondatezza nel caso della libera professione ma non si può più, giustamente, considerare tale, nell’ambito delle migliaia e migliaia di professionisti che operano all’interno delle strutture pubbliche e private. Importante è poi il riferimento alle linee guida per quanto concerne la responsabilità penale: ovviamente il professionista che si attenga alle linee guida può essere perseguito solo in caso di colpa grave. Il dolo lo diamo tutti per scontato. Quindi i cardini sono le modifiche al codice penale e al codice civile. Poi ci sono tutti quegli strumenti che rendono più efficace un’azione preventiva in termini di prevenzione e deflazione del contenzioso a favore dei cittadini e degli stessi professionisti.
Per le assicurazioni cosa cambia?
Abbiamo ribadito l’obbligatorietà della copertura assicurativa per tutte le strutture, ribadiamo l’obbligatorietà per i professionisti. Ma soprattutto rendiamo obbligatoria l’assicurazione per l’azione di rivalsa. Questo contribuisce all’equilibrio della norma: un professionista che per sua responsabilità crea un danno alla struttura e quindi al cittadino e quindi indirettamente un danno economico all’ospedale, crea le condizioni per cui l’ospedale debba avere gli strumenti per poter recuperare il danno erariale che si è venuto a configurare. Con la sua copertura assicurativa il professionista deve poter recuperare questo danno, se pure con paletti ben precisi contenuti nella norma, che lo tutelano. Questa norma dà garanzia alla struttura che se il professionista sbaglia e viene giudicato per colpa grave o dolo, deve pagare anche dal punto di vista economico.
Le assicurazioni come escono da questo provvedimento?
Ne traggono vantaggi in termini di trasparenza, perché nella norma sull’articolo 8 si fa chiarezza: nel momento in cui si porta alla luce del sole chi potrà lavorare con il Ssn dovrà garantire dei requisiti, tutela le grandi imprese assicuratrici anche rispetto ad assicurazioni di dubbia provenienza. Mentre l’azione diretta del dannegiato di cui all’articolo 8-bis nei confronti delle compagnie è un modo per eliminare i contenziosi e il costo legale che è diventato esorbitante per tutte le parti, comprese le compagnie che devono pagare costi enormi per consulenti legali che le tutelino. È una semplificazione del sistema che riconduce a un rapporto di servizio, trasparenza ed efficacia: credo che tutto ciò deflazionerà il contenzioso. Intanto, le compagnie hanno con l’obbligo assicurativo erga omnes l’opportunità di esplicare al meglio un’attività estesa e trasparente.
La medicina difensiva finirà nel cassetto?
Lo auspico. In ogni caso sono convinto che con il via libera a questa legge ci sarà un graduale notevole risparmio seguente a un netto calo del contenzioso.
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