Dal governo

Milleproroghe ed e-fattura a privati: i profili della norma

di Alberto Santi

S
24 Esclusivo per Sanità24

Prorogato al 31 marzo 2025 il divieto di emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie nei confronti di privati. Si tratta di una delle principali misure adottate dal cd. “Decreto milleproroghe 2025” , con il quale appunto è stato rinviato l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi mediante il Sistema Tessera Sanitaria per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche e per le prestazioni rese dai veterinari.
La misura, inizialmente disposta per il solo anno 2019, è stata poi prorogata per tutti gli anni successivi fino al 2024, con la dichiarata finalità di tutelare la riservatezza dei dati personali dei pazienti, altrimenti suscettibili di trattamenti inadeguati. I dati fiscali trasmessi al Sistema TS, infatti, possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni ed esclusivamente per garantire l’applicazione delle norme in materia tributaria e doganale, ovvero - in forma aggregata - per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva.
I soggetti esonerati. Il divieto di emettere la fattura elettronica era stato inizialmente disposto per:
- Aziende sanitarie locali;
- Aziende ospedaliere;
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs);
- Policlinici universitari;
- Farmacie pubbliche e private;
- Presidi di specialistica ambulatoriale;
- Strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- Altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
- Iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- Altri soggetti identificati da appositi decreti ministeriali.
Fra questi ultimi rientrano gli operatori ai quali è stato esteso l’obbligo dell’invio dei dati al Sistema TS, sulla base di appositi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze e tra essi biologi, fisioterapisti, logopedisti, podologi, dietisti, psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica, ecc.
Per le prestazioni rese da veterinari, tuttavia, il divieto di e-fattura è limitato alle prestazioni relative ad animali da compagnia o per la pratica sportiva, riguardando solo la prestazione del medico, compreso l’eventuale addebito di analisi e del costo dei medicinali che il veterinario abbia somministrato o consegnato per la terapia.
Le prestazioni esonerate. Il divieto, come detto, riguarda esclusivamente le prestazioni sanitarie nei confronti di privati e non si estende, invece, alle prestazioni effettuate nei confronti di committenti soggetti passivi ai fini Iva (i cosiddetti operatori “B2B”), in quanto tali prestazioni devono essere documentate da fattura elettronica emessa tramite Sistema di Interscambio, indipendentemente dal fatto che siano rese “materialmente nei confronti delle persone fisiche”.
In tal caso, la salvaguardia dei dati personali viene tutelata non inserendo espressamente nel documento XML il nominativo del paziente al quale la prestazione sanitaria è stata resa.
I soggetti esonerati dalla fattura elettronica devono certificare le prestazioni sanitarie rese per il tramite di fatture emesse in formato cartaceo, oppure in formato elettronico, ma senza utilizzare il Sistema di Interscambio come canale di invio, oltre che (se del caso) a trasmettere i relativi dati al sistema TS.
Invece, possono emettere la fattura elettronica gli operatori non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, quali i supermercati, gli esercizi di sanitari e ortopedia non soggetti ad autorizzazione sanitaria, i negozi per animali, per la vendita diretta di medicinali ad uso umano o veterinario, oppure di dispositivi medici (compresi gli occhiali).


© RIPRODUZIONE RISERVATA