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Previdenza: il massimale contributivo e le date di iscrizione all’Inps

di Claudio Testuzza

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L’art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995 ha stabilito per i così detti “nuovi iscritti”, cioè i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 e privi di anzianità contributiva precedente, ovvero coloro che hanno esercitato l’opzione al sistema contributivo, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutato dall’ISTAT sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Massimale pari, per l’anno 2024, a 119.650 euro. Per “vecchi iscritti”, cioè i lavoratori che fossero in possesso di anzianità contributiva già maturata in forme pensionistiche obbligatorie entro il 31 dicembre 1995, il massimale annuo non trova, invece, applicazione, con la conseguenza che l’intera retribuzione imponibile viene assoggettata a contribuzione previdenziale. Nel tempo vari aspetti interpretativi e normativi hanno indicato che la distinzione non è sempre obbligata. Ad esempio un “ nuovo iscritto” che ottenesse l’accredito contributivo per periodi antecedenti il1996 diventerebbe di fatto “ vecchio iscritto ”. E’, infatti, possibile acquisire l’anzianità prima del 1° gennaio 1996 anche nel corso del rapporto di lavoro o comunque successivamente, per esempio riscattando il periodo del servizio militare o il periodo di laurea.
Il massimale consiste in un limite di retribuzione raggiunto il quale il datore di lavoro non è più obbligato a versare i contributi previdenziali, con conseguente, però, ridotta maturazione del trattamento pensionistico.
L’INPS, con il messaggio n. 3748 dell’11 novembre 2024, ha fornito alcuni chiarimenti per il corretto adempimento dell’obbligo contributivo, previsto, dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, nell’ ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successivi al conseguimento del trattamento pensionistico. In particolare, è stato chiesto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di chiarire se, nelle suddette condizioni, la data di prima iscrizione continui a rimanere valida ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, anche qualora per tali periodi sia stato conseguito un trattamento pensionistico
L’Istituto previdenziale conferma, nel suo messaggio, preliminarmente che la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, rappresenta un elemento essenziale per la verifica del corretto adempimento contributivo da parte del datore di lavoro. In particolare, nell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, il legislatore ha individuato un preciso riferimento temporale (1° gennaio 1996) da considerare per la valutazione dello status di “vecchio” o “nuovo” iscritto a cui collegare gli effetti derivanti, rispettivamente, dalla disapplicazione o dall’applicazione del massimale.
Nel merito, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello status di “vecchio iscritto” originariamente acquisito.
Pertanto, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, continua a rimanere valida ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, indipendentemente dall’eventuale fruizione di una prestazione previdenziale.
Il Ministero ha, inoltre, sottolineato che ove il soggetto, dopo il pensionamento, intraprenda un’attività libero-professionale che richieda l’iscrizione presso un Ente di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, tale attività è sottoposta
alla specifica disciplina ordinamentale adottata in materia dall’Ente di riferimento.


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