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Inps: non solo pensioni, dall’accompagnamento all’invalidità tutte le prestazioni erogate

di Claudio Testuzza

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24 Esclusivo per Sanità24

Oltre ai trattamenti di natura strettamente previdenziale, l’INPS eroga anche una serie di prestazioni assistenziali e/o a sostegno del reddito.

Al 2022 risultavano in pagamento 4.146.120 trattamenti di natura interamente assistenziale (invalidità civile, accompagnamento, assegni sociali, pensioni di guerra) e ulteriori 6.751.556 prestazioni tipicamente assistenziali (integrazioni al trattamento minimo, maggiorazioni sociali, importo aggiuntivo e quattordicesima mensilità), che appunto integrano una pensione previdenziale. Al netto delle duplicazioni, i pensionati che percepiscono prestazioni totalmente assistite, e di fatto non sostenute da contribuzione, sono quindi 3.746.753, per un costo totale annuo di 21.486 miliardi, malgrado il calo – fisiologico – delle pensioni di guerra.

Sempre nel 2022, il costo delle attività assistenziali è ammontato a 157.004 miliardi di euro, dato cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni: erano già oltre 114 nel 2019, prima dello scoppio di COVID-19. Dal 2008, quando ammontava a 73 miliardi, l’incremento è stato di oltre 84 miliardi, con un tasso di crescita annuo di oltre il 6%, addirittura di 3 volte superiore a quello della spesa per pensioni, comunque sostenute da contributi di scopo.

Le principali prestazioni di natura assistenziale fornite dall’Istituto sono :

Sostegno economico e di inclusione socio-professionale

L’ADI sostituisce il reddito di cittadinanza. L’assegno di inclusione è stato istituito dal cosiddetto Decreto Lavoro a decorrere dall’1 gennaio 2024. Consiste in una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale. Mentre la componente monetaria, condizionata alla prova dei mezzi, viene parametrata alla condizione specifica del nucleo familiare. La sua attivazione è in ogni caso indispensabile per l’ottenimento del beneficio economico, composto da 2 diverse quote: un’integrazione del reddito familiare (quota A); un sostegno per i nuclei residenti in abitazione in locazione, con contratto regolarmente registrato (quota B). L’Assegno di inclusione è riconosciuto, su domanda, ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni: con disabilità; minorenne; con almeno 60 anni di età; in condizione di svantaggio (grave disagio bio-psico-sociale) e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. il nucleo familiare del richiedente deve possedere un ISEE di valore non superiore a 9.360 euro.

Assegno sociale

L’assegno sociale è la prestazione assistenziale INPS erogata su domanda, a prescindere dai versamenti di tipo contributivo, agli over 65 (nel 2024, per la precisione, ai 67enni) che si trovino in condizioni disagiate. Dal 1996 sostituisce la pensione sociale. L’importo dell’assegno sociale per l’anno in corso è di 534,41 euro mensili, erogati per 13 mensilità. La prestazione viene di fatto erogata sulla base della dichiarazione reddituale rilasciata dal richiedente e deve essere conguagliata, (salvo proroghe) entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.

Indennità di accompagnamento

La prestazione riservata dall’INPS ai soggetti invalidi o mutilati, cui sia stata riconosciuta una condizione di non autosufficienza e, in particolare, di cui sia stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore e/o l’incapacità di compiere i principali atti di vita quotidiana autonomamente, in assenza di assistenza continua. La prestazione è riservata a “ titolo della minorazione “, cioè a prescindere da ogni condizione relativa al reddito, L’indennità è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa, dipendente o autonoma, nonché compatibile e cumulabile con altre pensioni e con le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali. Ai fini del riconoscimento della prestazione economica, il cittadino interessato deve innanzitutto chiedere il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti, inoltrando la domanda mediante l’apposito servizio dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Solo una volta ottenuto il certificato medico introduttivo (e il codice corrispondente) è quindi possibile inoltrare la propria domanda per la prestazione economica vera e propria.

Invalidità civile

Per i cittadini residenti in Italia resi parzialmente o complementarmente inabili al lavoro per minorazioni di tipo psico-fisico, lo Stato italiano mette a disposizione una serie di prestazioni economiche (pensioni, assegni o indennità) e non economiche (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria ed esenzione dal ticket, possibilità di fruizione per i familiari dei permessi dell’ex legge 104/1992, collocamento obbligatorio a lavoro). Possono in particolar modo usufruirne, i mutilati e gli invalidi civili, i ciechi civili, i sordi (sordomuti), gli affetti da talassemie o drepanocitosi. Si considera grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa ai fini della qualifica di invalidità civile il 33%, percentuale a propria volta individuata in base alla tabella definita dal decreto del Ministro della Salute del 5 febbraio 1992. I benefici ottenibili sono così correlati: fino al 33%, nessun riconoscimento; dal 33 al 73%, assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali; dal 46%, iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata; dal 66% ,esenzione dal ticket sanitario; dal 74% al 100%,prestazioni economiche. Al compimento del 67esimo anno di età del titolare della prestazione, la prestazione di invalidità civile è sostituita dal cosiddetto assegno sociale sostitutivo

Assegno per il nucleo familiare

E’ il sostegno economico corrisposto dall’INPS, direttamente o per il tramite del datore di lavoro, alle famiglie di lavoratori dipendenti, dipendenti agricoli, domestici, iscritti alla Gestione Separata, titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed ENPALS), titolari di prestazioni previdenziali e lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto, con nuclei familiari composti da più persone e i cui redditi risultino inferiori a quelli annualmente stabiliti per legge, sono stati sostituiti a partire dal marzo 2022 dall’AUUF.

Assegno Unico e Universale per i Figli (AUUF)

Istituito in via definitiva dal decreto legislativo 230 del 21 dicembre 2021, è un beneficio economico attribuito su base mensile – a partire dall’1 marzo 2022 – ai nuclei familiari per i figli a carico. Concesso senza limiti di reddito, ma con importo variabile in base alla situazione economica del nucleo di riferimento stimata mediante ISEE, e solo previa domanda, sostituisce di fatto gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari, così come le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni.

Quattordicesima mensilità

Consiste in una mensilità aggiuntiva, fino a 2 volte il trattamento minimo INPS, generalmente corrisposta insieme all’assegno pensionistico di luglio (o di dicembre), che spetta ai soli pensionati che soddisfino precisi requisiti anagrafici e reddituali, tra cui in particolari i 64 anni di età e un reddito complessivo che non superi di 2 volte il trattamento minimo annuo previsto dall’INPS per il FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti). L’importo della quattordicesima mensilità varia in misura proporzionale al reddito del potenziale richiedente, che non deve mai comunque essere superiore a un massimo di 2 volte il trattamento minimo fissato dall’INPS per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (15.563,86 euro per il 2024). L’importo della “somma aggiuntiva” erogata a partire dal 2017 varia anche a seconda dell’anzianità contributiva complessivamente maturata dal pensionato (fino a 15 anni, fino a 25 anni, oltre i 25 anni di contribuzione per i dipendenti).


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