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Contratto medici: l'ipotesi di nuove risorse per sciogliere il nodo delle eccedenze orarie

di Stefano Simonetti

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24 Esclusivo per Sanità24

E così non si sono riscontrate le condizioni per firmare il contratto prima della pausa estiva, come era prevedibile. La riunione di mercoledì 2 agosto si è svolta – sembra - in un clima positivo e produttivo e si dovrebbero essere ottenuti dei risultati ritenuti sostanziali su alcune questioni come il servizio fuori sede e la trasferta, il patrocinio legale, il numero di posti letto per ciascuna guardia che passerà attraverso il confronto regionale, l’inclusione delle CTU nel regime della libera professione, il trattamento economico del dirigente in part time relativamente alla indennità di esclusività. Proprio su quest’ultima tematica il 31 luglio, presso l’Agenzia negoziale è stata avviata la procedura di interpretazione autentica dell’art. 112, c.10 del CCNL del 19.12.2019 dell’Area Sanità, richiesta dal Giudice del lavoro di Modena.

Resta il grande nodo delle eccedenze orarie che nella prossima riunione fissata per il 5 settembre sarà all’ordine del giorno. Sempre che la dilazione non sia una manovra tattica per consentire il reperimento di ulteriori risorse extracontrattuali, per intenderci i miliardi promessi dal ministro Schillaci. Molto si è detto sui tempi della firma definitiva e con questo rinvio è ormai certo che il CCNL entrerà in vigore formalmente l’anno prossimo. Ma anche in questa questione si celano alcune perplessità. Perché i tempi dell’integrazione dell’efficacia del contratto sono così lunghi ? Si dirà che lo prevede la legge: è certamente vero ma, in disparte da un passaggio che sono anni che ribadisco che è decaduto – il parere interlocutorio del MEF e della Presidenza del Consiglio –, è così sicuro che ci vogliano 3/4 mesi per la firma definitiva ? I precedenti sembrano deporre in tal senso: gli ultimi quattro contratti collettivi della Sanità pubblica sono stati stipulati con una media di 132 giorni dalla Preintesa, considerando in ogni caso che per tre di essi nel periodo era ricompreso il mese di agosto. Ma non si può ignorare che il CCNL della Istruzione e ricerca del 6.12.2022 è stato firmato dopo soli 24 giorni dalla sigla della Ipotesi. Vedremo come andrà a finire.

Tuttavia, in questo scorcio di estate sono intervenute alcune disposizioni legislative molto interessanti per il personale del S.s.n. In sede di conversione del DL 75/2023 - il cosiddetto “Decreto PA bis”- la Camera ha approvato, tra gli altri, un emendamento dell’on. Zaratti che sopprime il comma 687 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2019, norma che imponeva il ritorno - o, meglio, l’annessione - della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del Servizio sanitario nazionale nel contratto della dirigenza sanitaria. Si tratta del comma 1-bis aggiunto all’art. 5 del DL 75 del quale è stata cambiata anche la rubrica in “Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del servizio sanitario nazionale”.

Il comma in questione era stato differito alla tornata contrattuale 2022-2024 da una norma adottata in extremis nella legge di bilancio per poter chiudere il CCNQ sulla composizione delle aree negoziali (art. 1, comma 881, della legge 234/2021). Lo slittamento al prossimo contratto sarebbe stato in ogni caso successivo a quello le cui trattative sono in corso. Infatti e a tale proposito, si segnala che il 31 luglio hanno avuto formalmente inizio le trattative per il rinnovo del CCNL dell’Area delle Funzioni locali al cui interno è presente la sezione per la dirigenza PTA. Ovviamente la riunione è stata una pura formalità e il prosieguo della trattativa è stato aggiornato al 12 settembre. Tornando alla abrogazione del tormentato comma 687, si deve dare atto che l’assetto contrattuale del personale della Sanità pubblica ritrova ora coerenza e linearità perché l’imposizione della legge 145/2018 avrebbe comportato la commistione di due tipologie di dirigenza – quella sanitaria e quella PTA - con stato giuridico e caratteristiche profondamente diversi e, quindi, la coabitazione forzata di dieci profili professionali (Ingegneri, Architetti, Avvocati, Geologi, Analisti, Statistici, Dirigenti ambientali, Sociologi, Assistenti sociali e Dirigenti amministrativi), disciplinati esclusivamente dal d.lgs. 165/2001 (TUPI), con la Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che trova la propria regolamentazione nel d.lgs. 502/1992 e applica il decreto 165 solo in via residuale. In realtà, nell’elenco di cui sopra sono indicati anche il dirigente sociologo e assistente sociale nei cui confronti si dovrà pure fare un chiarimento, come ricordavo nell’articolo pubblicato su questo sito il 21 luglio scorso.

Nella conversione del Decreto PA-bis, avvenuta con il voto di fiducia del 31 luglio, si rilevano altre due disposizioni di interesse. La prima è l’art. 6-bis e riguarda l’accesso al profilo professionale di Dirigente chimico al quale, fino al 31 dicembre 2025, si potrà accedere per concorso pubblico con la previsione, come requisito specifico e in alternativa alla specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, di aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico presso le Agenzie per l'ambiente o presso le strutture del SSN.

La seconda disposizione è l’art. 8-bis che proroga l’elevazione a 68 anni dell’età anagrafica per l’iscrizione nell’elenco nazionale degli idonei all’incarico di Direttore generale. La norma non è nuova perché era stata già approvata dalla legge 205 del 3 novembre 2021 che, in sede di conversione del DL 139/2021, – il cosiddetto decreto “Capienze” - ha inserito un art. 4-bis che è intervenuto sulla nomina dei Direttori generali delle aziende sanitarie, prevedendo, appunto, una deroga relativamente all’età anagrafica per l’iscrizione nell’elenco nazionale

La disposizione è più o meno la medesima con queste differenze:

•non si fa più riferimento allo stato di emergenza (ora si dice “conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica”);

•viene citata come motivazione “l'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR”;

•il termine della deroga viene fissato al 31 dicembre 2025.


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