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Previdenza/ Quota 103: quando scatta l'incentivo in busta paga per restare al lavoro
di Claudio Testuzza
24 Esclusivo per Sanità24
L’Inps con la circolare n. 27 del 10 marzo aveva puntualizzato le condizioni del pensionamento anticipato previsto, in via sperimentale, dalla legge finanziaria di fine 2022, con la maturazione della così detta “ quota 103 ”.
La pensione anticipata con Quota 103 si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, autonomi e parasubordinati e prevede almeno 41 anni di contributi e 62 anni di età da maturare entro il 31 dicembre 2023. Ricordiamo che i lavoratori che, pur avendo maturato il requisito per la Quota 103, decidano di rimanere in servizio, possono chiedere una somma corrisposta direttamente in busta paga pari alla contribuzione normalmente a carico del lavoratore (9,19%). Viene quindi stabilito un esonero relativo al versamento da parte del datore di lavoro con la finalità di incentivare la prosecuzione dell’attività lavorativa sull’esempio del cosiddetto bonus Maroni.
Il 12 maggio è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale, il decreto 21 marzo 2023 del ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, relativo all'incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa e al conseguente posticipo del pensionamento. Il provvedimento, in attuazione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 286 l. n. 197/2022), stabilisce le modalità operative dell'incentivo per i lavoratori che, pur avendo conseguito entro il 31 dicembre 2023 il diritto alla pensione anticipata flessibile (quota 103), decidono di rimanere in servizio. In conseguenza dell'esercizio di tale facoltà viene meno, quindi, ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. In cambio la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata facoltà del pensionamento , è corrisposta interamente al lavoratore. Tale corresponsione cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
La facoltà ha effetto, specifica il decreto, nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, in essere o successivi, e può essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile ed è comunque revocabile. Ricordiamo, infine, che il trattamento previdenziale degli aderenti a questo nuovo limite di pensionamento anticipato prevede una sua particolare riduzione. Infatti, l’importo massimo mensile della pensione anticipata in pagamento non potrà superare cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, che per il 2023 è pari a 2.818,65 euro mensili. Quindi, chi dovesse aver diritto ad un assegno più consistente se lo vedrà decurtato fino al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per il pensionamento di vecchiaia, pari oggi a 67 anni.
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