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Previdenza: i requisiti per l'accesso al regime fiscale forfettario
di Claudio Testuzza
24 Esclusivo per Sanità24
L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 311/2023, ha chiarito i motivi che precludono l'accesso al regime fiscale forfettario ai pensionati con importi superiori ai 30 mila euro
Il regime forfettario è l’unico regime fiscale agevolato attualmente disponibile in Italia. Si tratta di un regime molto conveniente, in vigore dal 2015, che prende il posto di tutti gli altri regimi agevolati già esistenti in passato.
Il regime forfettario, è anche chiamato flat tax, in quanto prevede un’aliquota fissa del 15% sull’imponibile che diventa del 5% per i primi 5 anni di attività per gli startupper ovvero per coloro che aprono per la prima volta una Partita IVA. Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari). Sono escluse invece le società sia di persone che di capitali nonché le associazioni professionali.
Le principali caratteristiche del regime forfettario sono: che il reddito sia calcolato in maniera forfettaria; i costi non sono deducibili analiticamente, anche se inerenti l’attività svolta dal contribuente; i ricavi siano tassati quando effettivamente incassati. Il reddito è quindi soggetto ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Per accedere al regime forfettario occorre che i ricavi / compensi siano inferiori agli 85.000 euro annui. Il secondo requisito oggettivo, reintrodotto dalla legge di bilancio del 2020, riguarda anche le spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio. Tali somme non possono superare il limite di euro 20.000. Infine il terzo requisito, che impedisce l’ iscrizione alla flat tax riguarda coloro che hanno anche redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell’anno precedente che devono essere inferiori a 30.000 euro. Fra questi redditi è stato ritenuto rientrino anche i redditi da pensione.
Su questo si è pronunciata l’agenzia delle Entrate con l’interpello n.311 del 2023.
Un contribuente residente in un paese dell'Unione europea intendeva trasferirsi in Italia per avviarvi un'attività con apertura di partita Iva, stabilendo la residenza fiscale. L’interessato faceva presente di percepire, quale unico reddito, la pensione per raggiunti limiti di età a titolo di ex dipendente della Commissione europea e che la stessa sia superiore all'importo annuo di euro 30.000. Peraltro esenti da tassazione nazionale negli Stati membri dell'Unione europea. Alla luce di ciò chiedeva, quindi, un parere in merito alla sussistenza dei requisiti per l'inizio di un'attività con partita iva individuale con accesso al nuovo regime forfettario agevolato.
L’agenzia delle Entrate ha rilevato che il richiamo alla soglia di euro 30.000, cioè quello che rileva ai fini dell'applicazione della causa di esclusione sia, dunque, l'esistenza di simili redditi e il loro ammontare. Ciò esclude dalla fruizione del beneficio i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, ossia, i titolari di detti redditi a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall'ammontare delle imposte corrisposte su tali redditi.
Per cui, conclude l'amministrazione, il regime dei forfettari è escluso per un soggetto che percepisca «una pensione di vecchiaia», che, in assenza di indicazioni contrarie da parte del Contribuente, deve ritenersi riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente come definito dall'articolo 49, c. 2, lettera a), del TUIR, eccedente i 30.000 euro.
Unico “ contentino”, per un possibile diverso parere, è dato dalla sottolineatura indicata dalle Entrate che fanno presente che il parere rilasciato attiene esclusivamente alla richiesta prodotta, restando, pertanto, esclusa qualsivoglia considerazione in merito ai requisiti di applicazione del Regime dei forfettari previsti dalla legge, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste.
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