Dal governo
Aliquote Iva: tornano al 5% e al 10% per le cessioni e le importazioni di strumenti di diagnostica e vaccini Covid
di Federico Ragazzini* e Alberto Santi*
24 Esclusivo per Sanità24
L’aliquota Iva per le cessioni e le importazioni di strumenti per diagnostica in vitro e vaccini contro il Covid-19 torna, rispettivamente, al 5 e 10%. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Circolare n. 5/D del 14 febbraio 2023, con cui è stata aggiornata la Circolare n. 9/D del 3 marzo 2021, in ragione del venir meno - a far data dal 1° gennaio 2023 - del regime di esenzione applicabile ai beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica.
Fino allo scorso anno, infatti, risultavano esenti da Iva:
-le cessioni di “strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19”, nonché
-le cessioni dei “vaccini contro il COVID-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini”, in deroga al n. 114) della tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972.
Con lo spirare del termine di validità delle norme agevolative, a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno, le Dogane hanno aggiornato le integrazioni alla Tariffa Doganale Comunitaria (TARIC) per tener conto delle aliquote a tutt’oggi vigenti.
In particolare, sono soggette ad Iva con aliquota del 5% le importazioni dei beni elencati nell’Allegato 1, aggiornato al punto 38 con l’aggiunta della “strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19”, di cui ai codici merce 3822 1900 10; ex 3821 0000; ex 9018 90; ex 9027 89; 3822 1900 10; ex 9027 8990.
Deve considerarsi soppresso, a far data dal 1° gennaio 2023, l’allegato 2 alla Circolare 9/D, che conteneva i casi di esenzione dall’Iva ormai non più previsti.
Sono soggetti all’aliquota Iva del 10% i “vaccini contro il COVID-19”, codice NC 3002 4110, di cui all’allegato 3, come previsto dal n. 114) della Tabella A, parte III del DPR 633/72, relativo a “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”, tra cui sono compresi, appunto, i vaccini.
Per tale fattispecie non dovrà essere inserito alcun Codice Addizionale (Cadd) in dichiarazione doganale, dal momento l’identificazione per bene è univoca in tariffa.
Al fine di agevolare gli operatori, l’Agenzia ripropone puntualmente nei due allegati alla Circolare l’elenco dei prodotti soggetti ad aliquote del 5 e del 10%.
* Pirola Pennuto Zei & Associati
Medical & Pharma Industry
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