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Allineatori ortodontici: la fornitura dal laboratorio all'intermediario è esente Iva, poi sconta il 4%

di Alberto Santi

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24 Esclusivo per Sanità24

La fornitura di allineatori ortodontici da parte di un laboratorio odontotecnico ad una società intermediaria è esente da Iva. Viceversa, la successiva cessione della protesi dall’intermediario agli studi dentistici sconta l’imposta con l’aliquota agevolata del 4%. Sono questi, in estrema sintesi, i chiarimenti contenuti nella risposta n. 6/2023, fornita dall’Agenzia delle entrate ad un’istanza di interpello che mirava a chiarire l’interpretazione dell’art. 10 del Dpr n. 633/1972.
La fattispecie oggetto di interpello – La fattispecie portata all’attenzione delle Entrate riguarda la fornitura di allineatori ortodontici prodotti da un laboratorio odontotecnico specializzato nella realizzazione secondo le indicazioni fornite dai medici dentisti di protesi dentarie e prodotti di ortodonzia su misura che, in base ad un rapporto commerciale, viene poi distribuito da una società intermediaria agli studi dentistici che li hanno commissionati on line.
Le società istanti precisano che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha chiarito che i beni in questione sono ricompresi nella voce doganale 90.19 della Tariffa in vigore al 31 dicembre 1987 che attualmente corrisponde alla voce doganale 90.21 della Nomenclatura Combinata vigente, ossia fra gli “apparecchi di protesi”.
La posizione del laboratorio odontotecnico - L’Agenzia delle entrate ricorda, anzitutto, che rientrano fra le operazioni esenti da Iva non solo le prestazioni rese nell’esercizio della medicina e chirurgia, “tipicamente sanitarie”, ma anche quelle effettuate “nell’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie”, come, ad esempio, le prestazioni dell’odontotecnico (in tal senso, si era già chiaramente la Circolare 3 agosto 1979, n. 25).
L’esenzione riguarda sia la realizzazione, su commissione del medico, sia la riparazione di protesi dentarie, su commissione del medico o dell’utilizzatore, anche quando effettuati da odontotecnici organizzati in strutture societaria. Infatti, non necessitano di un rapporto diretto con la persona, essendo “necessariamente propedeutiche alle prestazioni sanitarie rese dai medici dentisti alle quali restano, pertanto, strettamente e funzionalmente connesse” (per tutte, si veda la Circolare 28 febbraio 1991, n. 13/E).
Tanto precisato, le Entrate rinvengono utili elementi per definire il corretto trattamento dell’operazione rappresentata nell’istanza dalla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Le sentenze richiamate nella risposta chiariscono che:
- l'esenzione Iva è definita in funzione non solo della natura dei beni forniti (trattasi del requisito oggettivo a cui è subordinato il regime di favore), ma anche della qualifica del fornitore (ossia, del requisito soggettivo);
¬- di conseguenza, le forniture di protesi dentarie effettuate da un intermediario che non ha la qualifica di dentista o di odontotecnico non possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’esenzione;
¬- inoltre, l’interpretazione restrittiva dell’esenzione non può privarla dei suoi effetti poiché le forniture effettuate da un odontotecnico ad un intermediario come quello in questione nella causa principale sono esenti da Iva, per cui quest’ultimo non deve versare l’imposta su tali forniture.
Ne consegue che le prestazioni effettuate dal laboratorio odontotecnico, consistenti nella realizzazione degli allineatori ortodontici, sulla base delle indicazioni del medico dentista, sono esenti da Iva, ai sensi dell’art. 10, comma 1 n. 18), del Dpr n. 633/1972, anche qualora siano rese nei confronti di un intermediario.
La cessione dell’allineatore ai dentisti – Invece, con riguardo alla successiva cessione della protesi allo studio dentistico da parte dell’intermediario, l’Agenzia conclude che faccia difetto il presupposto soggettivo per l’applicazione del regime di esenzione. Il cedente in questo caso, infatti, non ha la qualifica di odontotecnico, bensì di intermediario/distributore. Si tratta dunque di un’operazione imponibile.
Ciò nonostante, l’operazione sconta l’Iva con l’aliquota agevolata del 4%, dal momento che i riferiti allineatori sono classificabili alla voce 9021 della tariffa doganale e, dunque, riconducibili ai beni elencati al n. 30) della Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972.


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