Dal governo
Previdenza: i chiarimenti dell'Inps per il pensionamento con la formula "Opzione Donna"
di Claudio Testuzza
24 Esclusivo per Sanità24
L’Inps, con il messaggio n. 4560 del 21.12.2021, ha fornito chiarimenti in merito al pensionamento con la formula “Opzione donna”, in caso di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo a percentuale - su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, di cui all’art. 1, comma 23, della Legge n. 335/1995.
Alla richiesta di chiarimenti che ha dato motivo al messaggio, l’istituto rileva che sono stati rappresentati casi di lavoratrici che per effetto del pagamento, anche parziale, dell’onere di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996, determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio – conseguente all’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, non possono conseguire la pensione anticipata.
L’Inps conferma, come già chiarito con le circolare n. 6 del 22.01.2020 e circolare n. 54 del 06.04.2021, che è possibile fruire del riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio – sia in caso di esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo precedente o contestuale alla presentazione della domanda di riscatto, sia in caso di richiesta di pensione anticipata con l’opzione donna, contestuale alla predetta domanda di riscatto.
Tuttavia, a decorrere dal 2012, l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo divenuto irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali, quali l’accettazione dell’onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale (“agevolato” in caso di riscatto del corso universitario di studio) per periodi collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996 ovvero il superamento del così detto massimale contributivo, preclude l’accesso a pensione con requisiti diversi da quelli previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e, pertanto, preclude anche l’accesso alla pensione anticipata con l’ opzione donna.
Dall’esame delle casistiche rappresentate risulta evidente come, però, le lavoratrici abbiano esercitato la facoltà di opzione al sistema contributivo con lo scopo di avvalersi del diverso metodo di calcolo dell’onere di riscatto, sebbene la loro volontà fosse orientata ad accedere alla pensione anticipata con l’ opzione donna. Per tale ragione, in via d’eccezione, l’istituto dispone che l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata con l’ opzione donna ove la domanda di accesso a quest’ultima sia presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021, sempre che risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:
•perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) prescritti per la pensione anticipata c.d. opzione donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare;
•esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto, in data anteriore a quella di pubblicazione del presente messaggio.In tali casi sarà cura delle strutture territoriali dell’istituto procedere, al ricorrere dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, alla liquidazione della pensione anticipata con l’ opzione donna, previo annullamento della certificazione di opzione al sistema contributivo.
Resta in ogni caso ferma la facoltà per le lavoratrici di conseguire la pensione anticipata con l’ opzione donna avvalendosi del riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio – in caso di contestuale presentazione delle rispettive domande di pensione e di riscatto, previa eventuale rinuncia all’opzione al sistema contributivo, sempre che tale opzione non abbia già prodotto effetti sostanziali. Alla luce di quanto indicato, le strutture territoriali dell’Inps procederanno all’esame delle domande di pensione anticipata con l’ opzione donna dando attuazione alle indicazioni contenute nell’attuale messaggio e a provvederanno, su istanza di parte, al riesame in autotutela dei provvedimenti di rigetto.
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