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Coronavirus/Zone rosse e divieti: ecco il testo del nuovo decreto firmato da Conte

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Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato l'8 marzo il nuovo Dpcm recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Il provvedimento, pubblicato in allegato, tra l'altro,estende la zona rossa in tutta la Lombardia e in altre 14 province.

Conte ha richiamato più volte l'attenzione di tutti al rispetto di tali norme, anche se molto restrittive, per contribuire tutti a fermare la diffusione del contagio da COVID-19. Scattano sanzioni penali per il mancato rispetto delle norme.

Ecco le principali norme introdotte dal decreto:

– sono da evitare gli spostamenti all'interno del territorio limitandoli solo a quelli per indifferibili esigenze lavorative o situazioni di necessità e motivi di salute

– è raccomandato a chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5° di rimanere al domicilio e contattare il proprio medico curante

– chi è in quarantena o positivo al virus non può uscire dalla propria abitazione

– sospesi tutti gli eventi sportivi. Consentiti gli allenamenti a porte chiuse purché siano garantiti dal personale medico dell'associazione o della società sportiva i controlli necessari a contenere il rischio di diffusione del virus

– è raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione delle ferie per i propri lavoratori dipendenti

– sospese tutte le manifestazioni culturali, ludiche, sportive e religiose (grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole ballo, sale giochi, discoteche, ecc.)

– sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri

– sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività delle scuole di ogni ordine e grado

– bar e ristoranti aperti dalle 06.00 alle 18.00 purché sia garantita la distanza interpersonale di almeno un metro; attività commerciali aperte purché sia garantita la distanza interpersonale di almeno un metro. In alternativa gli esercizi devono restare chiuse. In caso di violazione sarà applicata la sanzione della sospensione dell'attività

– le medie e grandi strutture di vendita restano chiuse nelle giornate festive e prefestive. Nei giorni feriali deve essere garantita la distanza interpersonale di almeno un metro. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari

– chiusi musei, biblioteche e luoghi della cultura

– sospesi i concorsi pubblici (salvo quelli per personale sanitario)

– sospese attività di palestre, centri sportivi, palestre, centri culturali, centri sociali, centri ricrativi.


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