Dal governo

Legge di Bilancio, le (poche) novità per le aziende Ssn

di Roberto Caselli

Il disegno di legge di Bilancio 2018, che sostituisce la legge di stabilità e che il Consiglio dei ministri ha approvato nella seduta del 16 ottobre, dopo il via libera dato dal Presidente della Repubblica, ha iniziato dal Senato il percorso parlamentare per la sua approvazione.
La manovra non presenta novità fiscali specifiche per le aziende sanitarie, per quelle ospedaliere e per gli Irccs, che comunque sono interessate ad alcune di esse in quanto soggetti Ires oppure perché esercitano anche attività commerciali.
La novità di maggior peso resta il blocco delle aliquote Iva per il 2018, misura peraltro già anticipata dal collegato fiscale costituito dal D.L. del 16 ottobre n. 148 ( vedi servizio su Sole 24 ore Sanità del 24 ottobre)

Sterilizzazione temporanea incremento aliquote Iva (art. 2). Come appena anticipato è stato confermato lo stop per tutto il 2018 dell'aumento dell'Iva , che però tornerà a salire dal 2019; in particolare l'aliquota ordinaria salirà dal 22% al 24,2% dal 2019, al 25,1% dal 2020 ed al 25,2% dal 2021. L'aliquota agevolata invece salirà dal 10% all'11,5% dal 2019, al 13% dal 2020. Naturalmente gli aumenti scatteranno se con la prossima manovra non verranno trovate altre coperture.

Proroga delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico (art. 3). Sono nuovamente prorogati gli incentivi disposti la prima volta dalla Finanziaria 2007 (commi da 344 a 347, 353, 358 e 359 art. unico). La detrazione del 65% prevista dal D.L. 4 giugno 2013 n.63 verrà però ridotta al 50% per gli interventi per la sostituzione di infissi, schermature solari e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.
La detrazione del 50% è prevista anche per le spese sostenute nel 2018 per impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad una detrazione massima di € 30.000.
Anche le Aziende del SSN, in quanto soggetti Ires, possono usufruire di queste agevolazioni che, come noto, sono da ripartire in 10 anni.
È importante ricordare che con Risoluzione n. 365/e del 12 Dicembre 2007 l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che i limiti massimi delle agevolazioni sono riferiti autonomamente a ciascun fabbricato, anche se questo non costituisce un ‘autonoma entità catastale. Se l'unità accatastata è composta, come succede molto spesso negli ospedali, da più edifici, le detrazioni massime sono riferite a ciascuno degli immobili che la costituiscono.
Quote ammortamento sui nuovi investimenti in beni produttivi (art. 5). Viene prorogato, fino al 31 dicembre 2018, per tutti gli investimenti in nuovi beni produttivi, un “super” ammortamento su un importo pari al 130% del loro valore, cioè con una riduzione del 10% dell'aliquota introdotta dalla manovra di bilancio 2017.
La proroga si estenderà fino al 30 Giugno 2019 per gli ordini effettuati ed accettati entro il 2018, se verrà effettuato un versamento di un acconto di almeno il 20%
È evidente che questa misura riguarderà solo la sfera commerciale non sanitaria. Ne consegue che saranno pochi i casi in cui sarà possibile usufruirne. Un esempio è dato dagli acquisti per l'arredamento e le attrezzature dei reparti dedicati al maggior comfort alberghiero.
È opportuno ricordare che il maggior importo dell'aliquota di ammortamento non dovrà aver riflessi nella contabilità e nel bilancio, ma solo fra le variazioni in diminuzione del reddito di impresa.
Fatturazione elettronica (art. 77). Dall'obbligo generalizzato della fattura elettronica tra soggetti passivi Iva residenti e soggetti stabiliti in Italia, che decorrerà dal 1° gennaio 2019, sono esonerati i contribuenti minori che rientrano nei vecchi minimi (articolo 27, comma 1 e 2 del Dl 98/2011) e per coloro che applicano il regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014).
Pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 82). Vengono modificati i limiti di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che dispone che le Amministrazioni Pubbliche prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Il limite di € 10.000 è ridotto a € 5.000 a decorrere dal 1 marzo 2018 ed il termine , previsto dal DM n. 40 del 18 gennaio 2008, dalla comunicazione, passa da trenta a sessanta giorni.

Affrancamento plusvalenze terreni e partecipazioni (art. 87). Vengono riaperti, per l'ennesima volta, i termini per l'affrancamento delle plusvalenze di terreni e di partecipazioni, confermando la normativa contenuta nella Finanziaria del 2003 ( Legge 24 dicembre 2002, n. 282, art. 2 comma 2).
La norma era stata varata, la prima volta, con la Finanziaria 2002 ( art. 7 comma 1) e con numerosi provvedimenti i termini erano stati prorogati più volte.
La norma consentirà anche agli enti non commerciali , ivi comprese le Aziende del SSN, l'affrancamento (vale a dire la sterilizzazione fiscale) delle eventuali plusvalenze maturate, sui terreni edificabili e sui terreni agricoli, posseduti alla data del 1 gennaio 2018 che non rientrano fra i beni utilizzati nella sfera commerciale.
L'affrancamento si potrà realizzare, con il pagamento, entro il 30 Giugno 2018 di un'imposta sostitutiva dell'8% sul valore di mercato al 1 Gennaio 2018, desunto da una perizia giurata redatta, entro lo stesso termine, da iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari , dei periti industriali edili e dai periti camerali.

L’importo sarà rateizzabile in due o tre esercizi. Le modalità per usufruire di questa possibilità ( illustrate dall'Agenzia delle Entrate con la circolare del 4 Agosto 2004 , n. 35/E, con riferimento alla proroga di cui alla Finanziaria 2004), particolarmente interessante qualora un ‘Azienda sia proprietaria di aree per le quali sia stata prevista la vendita in un futuro più o meno lontano, sono le stesse previste nei provvedimenti precedenti.


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