Dal governo

Spesometro, niente obbligo per chi ha già inviato i dati sanitari

di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

L'agenzia delle Entrate semplifica la comunicazione dati fatture in scadenza entro il 28 settembre 2017 per le fatture già comunicate al Sistema tessera sanitaria e chiarisce gli obblighi in caso di procedura concorsuale.
Il comunicato stampa di ieri (vedi) chiarisce che è da considerarsi facoltativo l'inserimento delle fatture oggetto di trasmissione al Sistema tessera sanitaria prevista dall'articolo 3, comma 3, del Dlgs 175/2014 nella comunicazione dati.
Si rammenta che la norma richiamata, come modificata dall'articolo 1, comma 949 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016), prevede che, ai fini di consentire la realizzazione della banca dati del modello 730 precompilato presso l'agenzia delle Entrate, le aziende sanitarie pubbliche, gli Irccs, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i medici e odontoiatri, le altre strutture, nonché gli ulteriori soggetti di cui al decreto Mef 1° settembre 2016, che erogano prestazioni sanitarie inviano al Sistema tessera sanitaria (S.T.S.), i dati relativi alle prestazioni erogate i quali comprendono anche le informazioni contenute di norma nelle fatture.
In sostanza viene a riproporsi la situazione che interessava il principio di formazione e gli esoneri oggettivi del vecchio Spesometro fino all'anno d'imposta 2016, oggi abbinata all'esonero per le fatture elettroniche transitate dal SdI del Mef. Lo sforzo di semplificazione è apprezzabile, tuttavia sarebbe sicuramente più semplice, oltre che opportuno, consentire normativamente di escludere dalla comunicazione delle fatture tutti i documenti contenenti dati già in possesso dell'Agenzia o in banche dati disponibili alle autorità governative.
Fra l'altro ciò sarebbe anche conforme ai principi stabiliti dallo Statuto del contribuente contenuti nell'articolo 6, comma 4 della legge 212/2000 dal momento che l'amministrazione non dovrebbe pretendere informazioni fiscali delle quali risulti già in possesso.
L'esonero riguarda solo i dati delle fatture in argomento e non ha portata soggettiva. Quindi i soggetti che si trovano ad aver emesso e ricevuto fatture che non rientrano nella facoltà di eliminazione dalla comunicazione dovranno fare attenzione e procedere normalmente per queste ultime selezionandole all'interno dei loro archivi.
Il comunicato non lo esplicita, ma si deve ritenere che la previsione esonerativa sarà da considerarsi operante a regime e applicabile anche i prossimi invii.
Nessun problema per coloro che hanno già previsto di realizzare l'invio comprensivo anche dei dati delle fatture trasmesse al STS ed hanno così orientato la predisposizione del flusso. Trattandosi di una facoltà il comunicato afferma chiaramente che l'Agenzia accoglierà ed eviterà la duplicazione delle informazioni anche se dovessero ricomprendere dati già trasmessi al STS.
Per quanto riguarda l'adempimento per i commissari liquidatori ed i curatori fallimentari l'Agenzia conferma l'obbligo alla comunicazione dei dati del soggetto fallito o in liquidazione coatta amministrativa rispettando i termini dell'adempimento, come stabiliti dalla normativa.
I dati da comunicare sono quelli delle fatture emesse e ricevute / registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ma con facoltà di d'inviare anche i dati delle fatture emesse, ricevute e registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa in loro possesso nello svolgimento delle attività del loro ufficio.


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