Aziende e regioni
Manovra/ Aziende Ssn: l’affrancamento delle plusvalenze di terreni e partecipazioni sarà possibile (ma poco conveniente) anche nel 2025
di Roberto Caselli
24 Esclusivo per Sanità24
La Legge di bilancio appena approvata (Legge 30 dicembre 2024, n, 207, G.U. del 31 dicembre 2024) prevede (art. 1, comma 30) la ventiduesima riapertura dei termini per l’affrancamento delle plusvalenze di terreni e di partecipazioni. Ormai la riapertura è una certezza su cui si può fare affidamento, qualunque sia il Governo in carica...
La modifica dell’art. 5 della Legge 28 dicembre 2001, n, 448, che nella sostanza è un “copia- incolla” delle modifiche apportate con la Legge di bilancio 2024, contiene due sole novità: l’aliquota dell’imposta sostitutiva, quest’anno del 18% dopo un biennio al 16% (e pensare che si era partiti dal 4%...) e la scadenza del pagamento: 30 novembre.
La norma consentirà pertanto anche agli enti non commerciali, ivi comprese le aziende del Ssn, l’affrancamento (vale a dire la sterilizzazione fiscale) delle eventuali plusvalenze maturate, sia sui terreni edificabili sia su quelli con destinazione agricola, posseduti alla data del 1 gennaio 2025, che non rientrano fra quelli utilizzati nella sfera commerciale.
Quest’anno ci sarà più tempo: l’affrancamento si potrà realizzare con il pagamento, entro il 30 novembre, di un’imposta sostitutiva sul valore di mercato al 1 gennaio 2025, desunto da una perizia giurata redatta, entro lo stesso termine del 30 novembre, da iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari, dei periti industriali edili e dai periti camerali.
Esiste anche quest’anno, anche se di scarso interesse per le aziende del Ssn, la possibilità di affrancare anche le plusvalenze su titoli, quote o diritti ( con riferimento all’art. 67 comma 1 lettere c) e c- bis) del Tuir). In questo caso, può essere considerato, in luogo del costo o valore di acquisto, la media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
L’ aliquota dell’imposta sostituiva , uguale per ognuna delle fattispecie considerate , è stata aumentata al 18 %. L’importo sarà rateizzabile in due o tre esercizi, a decorrere dal 30 novembre 2025, in rate annuali, di pari importo; non risulta variato il tasso di interesse ( 3%) sulle rate successive alla prima.
Le modalità per usufruire dell’affrancamento delle plusvalenze (illustrate dall’Agenzia delle Entrate con la circolare del 4 agosto 2004 , n. 35/E, con riferimento alla proroga di cui alla Finanziaria 2004), da prendere in considerazione qualora un’azienda sia proprietaria di aree per le quali sia stata prevista la vendita in un futuro più o meno lontano, sono le stesse previste nei provvedimenti precedenti.
L’interesse ad avvalersi del beneficio era frequente quando l’aliquota dell’imposta sostitutiva del primo provvedimento era del 4% e si confrontava con l’aliquota Ires ordinaria del 36%, mentre è assai ridimensionato ora che l’aliquota è passata al 18% a fronte di un’aliquota ordinaria del 24%; il risparmio di imposta rispetto al trattamento ordinario potrebbe non coprire neanche le spese della perizia; nel caso invece delle aziende ospedaliere, alle quali è riconosciuta l’aliquota agevolata del 12%, è da escludere del tutto l’interesse al provvedimento.
Il confronto, naturalmente, non dovrà essere effettuato solo fra le aliquote, ma soprattutto tenendo conto delle diverse basi imponibili. Esempio: costo di acquisto 30, valore mercato 100, plusvalenza maturata 70. Tassazione ordinaria 70x 24%= 16,80. Tassazione con affrancamento 100 x 18% = 18.
© RIPRODUZIONE RISERVATA